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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21795/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fondo rurale attraversato da una stradella usata per il transito verso un fabbricato rurale. Il proprietario del fondo servente aveva apposto una catena impedendo il passaggio; l'altro proprietario ha agito per far accertare la servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia e per ottenere la rimozione dell'ostacolo. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello era stata poi respinta per insufficienza della prova della servitù; in seguito la Cassazione aveva cassato con rinvio invitando a valutare complessivamente gli elementi istruttori, comprese le dichiarazioni dei comuni danti causa. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente accolto la domanda, ritenendo provata la servitù per destinazione del padre di famiglia sulla base dell'assetto originario dei fondi, delle dichiarazioni dei danti causa, delle testimonianze e degli atti di acquisto. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe deciso sulla base di dichiarazioni dei chiamati in causa senza preventiva discussione; (2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 1062 c.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe valorizzato solo alcune dichiarazioni e non avrebbe correttamente escluso la mancanza del requisito dell'apparenza e della prova della servitù al momento della divisione dei fondi; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuati nella CTU, negli atti di acquisto e in una testimonianza, che avrebbero escluso l'esistenza della servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia una decisione "a sorpresa" sia la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, perché la questione della valenza delle dichiarazioni dei danti causa era già stata introdotta nel giudizio e richiamata dalla precedente ordinanza di cassazione; ha inoltre affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente proceduto a una valutazione complessiva del materiale probatorio, potendo attribuire diverso peso ai singoli elementi secondo il proprio libero convincimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare il mero omesso esame di elementi istruttori, ma solo di un fatto storico decisivo, e nel caso il fatto storico era stato comunque considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto leso perché non vi è stata una decisione su questione nuova e non discussa.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del contraddittorio e la nullità da decisione "a sorpresa".

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia va verificata alla luce dell'assetto obiettivo dei luoghi al momento della separazione delle proprietà e della provenienza da unico originario proprietario.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare il materiale probatorio.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio resta ferma la possibilità di rivalutare gli elementi già acquisiti nei limiti tracciati dalla cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei primi due motivi, ma le censure di nullità e violazione di legge sono state respinte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione dell'art. 1062 c.c., ma il motivo è stato respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero mancato esame di singoli elementi probatori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di apprezzare liberamente il peso dei singoli elementi di prova già acquisiti, purché non si discosti dal perimetro del rinvio.
  • Non integra una decisione "a sorpresa" la valorizzazione di un elemento probatorio o di una questione di fatto che sia già stata introdotta nel processo e richiamata nel dictum rescindente; il vizio sussiste solo se il giudice fonda la decisione su una questione nuova non sottoposta al contraddittorio.
  • Ai fini della servitù per destinazione del padre di famiglia rileva la situazione obiettiva dei fondi al momento della divisione dell'originaria proprietà comune, non essendo necessaria una espressa manifestazione di volontà costitutiva negli atti di trasferimento.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito come censura sul mancato esame di singoli documenti, testimonianze o consulenze, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo che, se considerato, avrebbe condotto a esito diverso.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio per ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione non presenta il vizio denunciabile nei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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