Cassazione Penale, Sentenza n. 28171/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per due motivi: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati valutati in sede di cognizione; deduceva che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente elementi quali modus operandi, periodi di detenzione, motivazioni della delinquenza e lo stato di tossicodipendenza, che avrebbero dovuto indurre al riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso e all'unificazione delle condotte, anche di resistenza a pubblico ufficiale; 2) errore nella rideterminazione della pena unica per il secondo gruppo di reati per avere individuato come reato più grave quello indicato nella sentenza n. 15) invece che nella sentenza n. 14).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nel complesso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente i principi di diritto, effettuando una valutazione motivata e congrua e riconoscendo la continuazione solo per alcuni gruppi di reati contigui; ha precisato che l'omogeneità delle violazioni e altri indici non sono di per sé sufficienti a provare una preventiva programmazione e che la valutazione del giudice di merito è insindacabile ove adeguatamente motivata. Quanto alla dedotta tossicodipendenza, la Corte ha ritenuto la deduzione generica e quindi non idonea a imporre al giudice ulteriori accertamenti o considerazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente, posto che una eventuale rettifica sarebbe stata in bonam partem e non avrebbe prodotto vantaggio effettivo; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la valutazione, anche dello stato di tossicodipendenza se specificamente collegato ai reati, ma tale stato deve risultare provato o documentato e non può essere valutato se genericamente dedotto.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce la continuazione come unificazione dei reati programmati unitariamente; la Corte ha richiamato che la mera omogeneità o analogia non è sufficiente a provare la programmazione originaria.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione delle sentenze necessarie per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; l'onere probatorio può ritenersi assolto anche con l'indicazione degli estremi della sentenza, con acquisizione d'ufficio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti; citata rispetto alla qualificazione del reato oggetto di una delle sentenze valutate nella rideterminazione della pena.
Richiamato in relazione alla riduzione di pena per il rito abbreviato applicata in una delle sentenze menzionate.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai poteri istruttori del giudice; la Corte osserva che tali poteri non vanno attivati in presenza di allegazioni generiche e manifestamente infondate.
Norma sulla riservatezza: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 3, n. 3111/2013; Sez. 1, n. 36289/2015; Sez. 1, n. 7381/2018; Sez. 1, n. 50716/2014; Sez. 1, n. 33518/2010; Sez. 4, n. 33011/2008; Sez. 1, n. 881/2015; Sez. U, n. 6624/2011
Richiamate come principi consolidati: la continuazione richiede prova di programmazione preventiva; l'analisi degli indici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modus operandi) è necessaria ma non decisiva da sé; il giudizio del merito è insindacabile se adeguatamente motivato; l'interesse ad impugnare deve essere concreto e orientato a un vantaggio pratico.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la stessa valutazione rigorosa che si svolge in sede di cognizione: occorre accertare se i reati successivi fossero programmati al momento del primo, valutando una serie di elementi (causali, modalità, sistematicità, contiguità spazio-temporale).
- La sola omogeneità delle violazioni o la loro somiglianza non sono sufficienti a dimostrare la preventiva unità di disegno criminoso; tali elementi sono indizi ma non prove definitive.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito e resta insindacabile in Cassazione se la motivazione è adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
- Lo stato di tossicodipendenza, ai fini del riconoscimento della continuazione, deve essere specificamente documentato e logicamente collegato ai reati; deduzioni generiche non obbligano il giudice all'accertamento o alla considerazione.
- Per impugnare è necessario un interesse concreto, attuale e idoneo a produrre un vantaggio pratico: correzioni che avvantaggerebbero il ricorrente (errore in bonam partem) non giustificano l'impugnazione.
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto ad attivare poteri istruttori d'ufficio quando le richieste difensive appaiono generiche o manifestamente infondate.
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