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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30014/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consorzio che gestiva attività di riabilitazione ha agito contro un comune per ottenere il pagamento di somme a titolo di rette trimestrali relative al servizio di trasporto gratuito di persone invalide residenti nel territorio comunale, svolto in un determinato periodo. Il consorzio ha dedotto che la normativa regionale siciliana imponeva ai comuni di istituire il servizio e di corrispondere agli enti che lo erogavano una retta predeterminata, sulla base di prospetti trimestrali vistati dall'ASL, e che si trattava di un'obbligazione ex lege non subordinata a un impegno contabile ex art. 191 TUEL. Il comune ha resistito sostenendo che il credito non fosse sorto automaticamente per legge e che, in assenza di autorizzazione e impegno di spesa, non vi fosse alcuna obbligazione di pagamento verso il consorzio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, delle leggi regionali siciliane richiamate e dell'art. 117 Cost., insistendo sulla natura pubblicistica e vincolata del debito del comune e sulla non applicabilità della disciplina contabile degli enti locali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, pur esistendo in capo al comune l'obbligo di garantire il servizio di trasporto dei disabili e pur essendo il servizio funzionale a diritti costituzionalmente protetti, il pagamento in favore dell'ente erogatore non sorge in modo automatico per il solo fatto della prestazione. È necessario il rispetto della procedura contabile prevista dalla normativa sugli enti locali, applicabile anche ai comuni siciliani, con preventiva individuazione del soggetto, previsione e impegno della spesa e relativa comunicazione al terzo; in mancanza, o in difetto di riconoscimento del debito fuori bilancio, non può gravare l'obbligazione sul comune. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità in favore del comune.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    la Corte lo considera applicabile anche ai comuni della Regione siciliana e ritiene necessaria, per la validità dell'impegno di spesa e del pagamento verso il terzo, la preventiva regolare procedura contabile

  • L.R. Sicilia 18 aprile 1981 n. 68

    viene richiamata come fonte che impone ai comuni l'istituzione del servizio gratuito di trasporto per soggetti disabili

  • L.R. Sicilia 28 marzo 1986 n. 16

    è letta come disciplina che prevede contributi e rette a favore degli enti che svolgono il servizio, ma non esonera dal rispetto delle regole contabili dell'ente locale

  • art. 1173 c.c.

    è menzionato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come fonte di obbligazione ex lege, ma la Corte non accoglie tale impostazione nei termini sostenuti

  • art. 183 d.lgs. n. 267/2000

    viene richiamato insieme all'art. 191 TUEL come norma che esige l'impegno contabile e la copertura finanziaria della spesa

  • art. 117 Cost.

    è invocato nel ricorso, ma nel provvedimento non emerge una sua autonoma applicazione decisiva

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per gli effetti sul contributo unificato conseguenti al rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In materia di servizi socio-assistenziali affidati a soggetti esterni, l'obbligo dell'ente pubblico di assicurare il servizio non coincide automaticamente con un'obbligazione di pagamento verso il terzo erogatore: il diritto al corrispettivo richiede il rispetto delle condizioni procedimentali e contabili previste dall'ordinamento.
  • Le norme regionali che prevedono l'erogazione di rette o contributi per prestazioni rese in sostituzione di servizi comunali devono essere coordinate con la disciplina nazionale sulla contabilità degli enti locali, che impone l'impegno di spesa e la copertura finanziaria.
  • La prestazione resa da un ente convenzionato a favore di utenti del servizio pubblico non basta, da sola, a fondare un credito verso il comune se non risulta perfezionato il procedimento amministrativo-contabile necessario alla spesa.
  • In difetto di impegno contabile regolarmente assunto o di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio non può essere automaticamente imputato al comune, potendo al più rilevare nei confronti del funzionario o amministratore che abbia consentito la spesa in violazione delle regole contabili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoAppelloRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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