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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29502/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero di somme già erogate a una società saccarifera nell'ambito di misure di ristrutturazione del settore dello zucchero, dopo una decisione della Commissione europea che aveva escluso dal finanziamento UE una parte rilevante delle spese per ritenuta illegittimità degli aiuti. L'AGEA aveva comunicato l'avvio del procedimento di recupero delle somme corrisposte, ritenute non dovute perché il contributo era stato concesso senza il completo smantellamento degli impianti richiesto dalla disciplina europea. La società aveva impugnato gli atti di recupero davanti al giudice amministrativo. Nel ricorso per cassazione deduceva, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l'attività di recupero fosse vincolata e rientrasse nella giurisdizione ordinaria; dall'altro, denunciava eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con il diritto dell'Unione, lamentando che il Consiglio di Stato avesse ignorato la giurisprudenza europea sul legittimo affidamento e non avesse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla giurisdizione fosse preclusa perché la statuizione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione era stata accettata dalle amministrazioni costituite, con formazione di giudicato interno, e perché la società ricorrente non era legittimata a contestare una dichiarazione di giurisdizione che la vedeva comunque vittoriosa in quel segmento processuale. Quanto alla seconda censura, ha affermato che le doglianze investivano il modo di esercizio della giurisdizione e l'interpretazione/applicazione del diritto unionale, profili estranei al sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.; non ricorreva quindi alcun eccesso di potere giurisdizionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al primo motivo e, complessivamente, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base processuale del ricorso per cassazione, ma nei limiti del sindacato sulla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato in relazione all'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    utilizzato per il rinvio della causa al primo giudice dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 329, comma 1, c.p.c.

    la mancata impugnazione della statuizione sulla giurisdizione da parte delle amministrazioni ha comportato acquiescenza e giudicato interno.

  • artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a.

    individuano il rimedio per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali nei soli limiti dei motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale non integra, di per sé, un motivo di giurisdizione sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 87 e ss. Trattato CE

    richiamati per il divieto di aiuti di Stato non legittimi e la necessità del recupero.

  • art. 13 bis Reg. n. 320/2006

    richiamato quale base del principio secondo cui, salvo eccezioni, lo Stato deve recuperare gli aiuti illegittimamente erogati.

  • art. 32 Reg. n. 1290/2005

    richiamato insieme alle altre norme europee sul recupero degli aiuti indebitamente erogati.

  • art. 54 Reg. n. 1306/2013

    richiamato quale previsione europea che impone il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze dei giudici speciali è circoscritto ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di riesaminare errori di diritto sostanziale o processuale commessi dal giudice speciale nell'esercizio della giurisdizione.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o ad altra giurisdizione, oppure quando neghi la giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia sia in assoluto insuscettibile di cognizione giurisdizionale; non comprende le censure sul modo in cui la giurisdizione è stata esercitata.
  • La mancata proposizione dell'impugnazione sulla statuizione di giurisdizione da parte del soggetto che vi abbia interesse può determinare acquiescenza e giudicato interno, precludendo la successiva contestazione in cassazione.
  • La violazione o la non corretta applicazione del diritto dell'Unione, così come l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non sono di per sé questioni di giurisdizione e non possono essere fatte valere tramite ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
  • Nel settore degli aiuti pubblici illegittimamente erogati, il recupero delle somme costituisce regola generale e doverosa, salvo specifiche eccezioni previste dal diritto dell'Unione; il dedotto legittimo affidamento non può essere invocato in modo astratto, ma richiede presupposti rigorosi e specifiche assicurazioni provenienti da fonti autorizzate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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