Cassazione Penale, Sentenza n. 43559/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato i ricorsi contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme erogate a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Denunciano in particolare: 1) insufficiente motivazione sul requisito del periculum in mora, con tesi che il giudice abbia confuso la confiscabilità del bene con la necessità concreta e specifica di anticipare l'effetto ablativo; 2) errore nella determinazione del profitto del reato, sostenendo che gran parte delle somme (CAS alloggiativo) sono state corrisposte agli alberghi e non sono entrate nel patrimonio degli indagati, per cui il profitto effettivo sarebbe soltanto il CAS economico di 7.664,52 euro attribuibile alla sola Stasio; 3) violazione dei limiti di sottrazione delle somme di natura pensionistica e del minimo vitale richiamando l'art. 545 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al profilo della carenza motivazionale in ordine al periculum in mora, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo esame esclusivamente su tale punto. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione delle somme erogate come profitto del reato anche se effettivamente godute tramite strutture alberghiere e ha respinto le censure relative alla violazione dei limiti di impignorabilità delle somme, osservando che i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano solo quando sia attestata con certezza la causale dei versamenti e la riconducibilità degli importi a voci protette.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione anche sul periculum in mora, con finalità diverse rispetto al sequestro impeditivo.
art. 322-ter cod. pen. e art. 640-quater cod. pen.
è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato
Prevedono la confisca del profitto della truffa aggravata ai danni dello Stato; tuttavia la mera riconducibilità del bene a categoria confiscabile non sostituisce la necessaria motivazione sul periculum in mora per il sequestro cautelare.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi alla motivazione obbligatoria dei provvedimenti cautelari e alla tutela dei diritti costituzionali, richiamati nelle doglianze sulla motivazione sul periculum.
Stabilisce limiti di pignorabilità per stipendi, salari e pensioni; secondo la Cassazione i limiti si applicano anche al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente solo se risulta attestata e certa la causale dei versamenti e la riconducibilità degli importi a voci protette.
Cost. art. 111
Richiama il diritto ad un giusto processo e adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari, utilizzato per valutare la sufficienza delle ragioni del periculum in mora.
Sez. U., n. 36959/2021 (Ellade)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i criteri di motivazione del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca: la motivazione non può limitarsi alla sola riconducibilità del bene alla categoria dei confiscabili e deve indicare elementi concreti che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo.
Sez. U. (ud. 24/02/2022, ric. Cinaglia e altri) - tema impignorabilità pensioni
Indica che i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, purché sia certa la causalita dei versamenti e la riconducibilità degli importi a voci tutelate.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare in modo specifico e concreto il periculum in mora: non basta affermare la confiscabilità del bene, occorrono elementi riferibili alla singola posizione che giustifichino il rischio reale che la confisca diventi inefficace se si attende la sentenza definitiva.
- Non va confusa la finalità del sequestro previsto dall'art. 321, comma 2 (finalizzato alla confisca) con il sequestro impeditivo: la prima richiede una motivazione orientata alla futura esecutività della confisca, non al semplice impedimento dell'aggravamento delle conseguenze del reato.
- Il profitto del reato può ricomprendere utilità anche indirette o godute tramite terzi; non è decisivo che le somme non siano transitate materialmente nel conto dell'indagato se la frode ha determinato l'erogazione di risorse che avvantaggiano comunque i soggetti coinvolti.
- I limiti di sottrazione sulle pensioni e sul trattamento minimo sono applicabili nel sequestro per equivalente solo se è documentalmente certa la causale dei versamenti e la diretta riconducibilità degli importi alle voci protette: in caso di coesistenza di entrate diverse sul conto, il giudice deve accertare con precisione la natura delle somme sequestrate.
- In sede di riesame o di nuovo giudizio dopo annullamento, il giudice deve valutare la proporzionalità della misura rispetto all'incidenza sul minimo vitale degli indagati, ma solo dopo aver chiarito e motivato concretamente il periculum in mora e la quantificazione del profitto del reato.
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