Cassazione Civile, Ordinanza n. 15311/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una soggetto che aveva ricevuto la denuntiatio relativa alla vendita di un terreno e che, ritenendosi titolare di prelazione agraria, aveva esercitato il diritto e poi chiesto in giudizio il trasferimento coattivo del bene alle condizioni indicate nella scrittura privata/preliminare allegata alla comunicazione. I convenuti avevano contestato sia la ricorrenza dei presupposti oggettivi sia quelli soggettivi della prelazione, sostenendo che il fondo non avesse natura agricola e, soprattutto, che la domanda attrice non avesse dimostrato di essere coltivatrice diretta, di avere coltivato il fondo per almeno due anni, di poter coltivare il bene entro il limite della capacità lavorativa della famiglia e di non aver alienato altri fondi nel biennio precedente. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo non provati i requisiti soggettivi della prelazione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando: l’erronea esclusione di un riconoscimento del diritto di prelazione desumibile dalla comunicazione inviata dai proprietari e dal preliminare allegato; l’erronea valutazione delle prove testimoniali, che avrebbero confermato la coltivazione ultrannuale e la collaborazione dei familiari; la mancata considerazione della consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale sarebbe emerso che il fondo era coltivato almeno dal 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire al difetto di allegazioni o di prova gravanti sulla parte e non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per accertare fatti non dimostrati. Quanto al preteso riconoscimento della prelazione, la Corte ha escluso che la denuntiatio del proprietario alienante, anche se corredata dal preliminare, valga come ammissione dei requisiti soggettivi e oggettivi della prelazione: si tratta di un adempimento unilaterale che non esonera il retraente dall’onere di provare la propria qualità di coltivatore diretto e la coltivazione biennale del fondo. È stata quindi confermata la decisione della corte territoriale che aveva negato la prova dei presupposti della prelazione agraria e rigettato la domanda di trasferimento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure perché dirette a una rivalutazione del merito.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 8 della legge n. 590 del 1965
La comunicazione prevista dalla norma non integra, di per sé, riconoscimento dei requisiti della prelazione, ma solo adempimento formale del proprietario alienante.
art. 8 della legge n. 817 del 1971
Norma di modifica della disciplina della comunicazione; non incide sull’onere del retraente di provare i presupposti del diritto.
L’onere di provare la spettanza della prelazione agraria resta a carico di chi la invoca.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame del compendio probatorio; la valutazione delle prove, dell’attendibilità dei testimoni e della loro comparazione è riservata al giudice di merito.
- Chi invoca la prelazione agraria deve provare i relativi requisiti soggettivi e oggettivi, in particolare la qualità di coltivatore diretto e l’effettiva coltivazione del fondo per il periodo richiesto dalla legge; tale prova può essere data con ogni mezzo consentito, ma rimane pur sempre a suo carico.
- La denuntiatio inviata dal proprietario alienante ai fini dell’esercizio della prelazione non vale, di regola, come riconoscimento dei requisiti della prelazione in capo al destinatario, soprattutto quando contenga dubbi o riserve sulla loro sussistenza.
- Il contratto preliminare o la promessa di vendita conclusi con un terzo e subordinati al mancato esercizio della prelazione non costituiscono confessione della spettanza del diritto di prelazione, ma solo clausola condizionale inefficace a dispensare il prelazionario dall’onere della prova.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un ausilio alla decisione e non un mezzo di prova in senso proprio: non può supplire alle carenze probatorie della parte né essere usata per un’indagine esplorativa alla ricerca di fatti non provati.
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