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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05207/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato l'iscrizione di ipoteca legale eseguita da un agente della riscossione in relazione a una pluralità di cartelle concernenti omessi versamenti di imposte (registro, IVA, IRPEG), deducendo che le notifiche delle cartelle fossero omesse o nulle e che, comunque, i crediti tributari e i relativi accessori fossero prescritti. In primo grado la domanda era stata accolta solo per alcune cartelle risalenti al 1998 e al 1999, mentre per il resto era stata respinta; la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche e nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2948 e 2953 c.c., sostenendo che, una volta ritenute radicalmente nulle le notifiche, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti secondo i termini propri dei singoli tributi e degli accessori, senza applicare la conversione decennale ex art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorso si limitava a un elenco di cartelle senza adeguata indicazione di tributi, date e modalità di notifica, senza riproduzione o allegazione delle cartelle e senza chiarire se le notifiche fossero state eseguite ai sensi delle varie discipline astrattamente applicabili. Ha osservato inoltre che parte delle notifiche risultava accertata come eseguita al legale rappresentante o comunque validamente ricevuta, altre erano affette da mere irregolarità e, per alcune cartelle riferite all'anno 2005, la censura era comunque irrilevante perché l'atto impugnato era stato notificato nel 2008 e non sarebbe decorso neppure il termine minimo quinquennale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nonostante il dispositivo riporti la formula "rigetta il ricorso", la motivazione conclude espressamente per la declaratoria di inammissibilità. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese per mancata tempestiva costituzione delle Agenzie.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    il difetto di giurisdizione non è rilevabile quando sulla questione si sia formato giudicato implicito per effetto della decisione di merito non impugnata sul punto

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione alle persone giuridiche, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza, ma senza il necessario grado di specificità

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico; l'elenco indistinto di cartelle e censure non consente il controllo richiesto

  • art. 2948 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti e degli accessori

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per escludere la conversione in termine decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di vizi delle notificazioni deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale gli atti contestati, la natura dei tributi, le date, le modalità di notificazione e gli elementi fattuali che rendono censurabile la decisione di merito.
  • La censura che si risolva in un elenco indistinto di cartelle o in affermazioni generiche sulla nullità delle notifiche è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
  • La nullità di alcune notificazioni non consente automaticamente di dedurre la prescrizione dei crediti se, per altri atti, la notifica risulta validamente eseguita o comunque se il termine prescrizionale non sarebbe ancora decorso al momento dell'atto impugnato.
  • Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito e le parti non contestano tempestivamente la relativa statuizione, precludendo il rilievo successivo del difetto di giurisdizione.
  • L'accessorio tributario resta soggetto al proprio regime prescrizionale; la mera deduzione della nullità della notifica non basta a trasformare automaticamente il termine di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. in assenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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