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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto, con ricorso monitorio, il pagamento del compenso per l'attività di collaudo svolta ai fini dell'accesso a un contributo pubblico per la riparazione di un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dal proprietario dell'immobile, che negava di aver conferito l'incarico e contestava l'idoneità della parcella a provare il credito. Il tribunale rigettava l'opposizione e la corte d'appello confermava, valorizzando una pluralità di elementi, tra cui una nota del Genio civile e le dichiarazioni di un testimone. In cassazione il proprietario deduceva, con due motivi, violazione di norme sul contratto d'opera intellettuale, sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, lamentando che non vi fosse prova del conferimento dell'incarico, che le presunzioni fossero illogiche, che il testimone fosse incapace e inattendibile, e che fosse stata mal valutata la documentazione allegata alla consulenza tecnica; censurava inoltre la mancata considerazione della sua mancata risposta all'interrogatorio formale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in sostanza, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza del contratto d'opera intellettuale e sulla valutazione delle prove. Ha applicato il principio della 'doppia conforme', rilevando che l'appello era stato introdotto nel 2014 e che la decisione di secondo grado aveva confermato integralmente quella di primo grado, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione delle difformi ragioni di fatto, che non risultava fornita. Ha inoltre escluso vizi motivazionali rilevanti, affermando che la corte territoriale aveva motivato in modo compiuto e che le doglianze sul cattivo apprezzamento delle prove, sull'incapacità del teste e sulla mancata risposta all'interrogatorio formale attenevano a valutazioni discrezionali di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    richiamati come base del procedimento monitorio utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma le censure erano in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre vizi processuali e motivazionali, ma la Corte ha escluso anomalie rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ha affermato che, nel caso di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'anomalia motivazionale che può integrare vizio di legittimità solo se la motivazione è meramente apparente o inesistente.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia esplicitamente disatteso la regola di giudizio o abbia deciso su prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia disatteso la regola della libera valutazione in presenza di prova legale.

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce confessione automatica, ma solo una presunzione semplice rimessa alla valutazione del giudice.

  • art. 246 c.p.c.

    l'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto; la relativa valutazione spetta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in concreto investisse la valutazione delle prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione degli indizi appartengono al giudice di merito se sorrette da motivazione logica.

  • art. 1325 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi essenziali del contratto, ma la censura è stata ritenuta diretta al merito dell'accertamento.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel quadro delle norme sul contratto d'opera, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2225 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contratto d'opera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta al fatto.

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il contratto d'opera intellettuale; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente accertato il conferimento dell'incarico.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    in presenza di 'doppia conforme' esclude la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 375, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la proposta di manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis, comma 1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando le doglianze investono in realtà l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • In caso di 'doppia conforme' la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, salvo che si traduca in anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o nell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.
  • L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere giuridico, personale, concreto e attuale; non basta un mero interesse di fatto, neppure se collegato a una lite connessa.
  • La valutazione di attendibilità del teste e la scelta degli elementi indiziari rilevanti appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e non contraddittoria.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta una ficta confessio automatica, ma consente solo al giudice di trarne, discrezionalmente, una presunzione semplice da valutare insieme agli altri elementi di prova.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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