Cassazione Civile, Ordinanza n. 09401/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di riduzione del prezzo di un immobile, proposta dall'acquirente per la presenza di vizi nella cosa venduta e accolta in primo grado con condanna dei convenuti al pagamento di una somma rilevante. In appello la decisione è stata riformata e le domande sono state rigettate, ritenendosi non provata la tempestività della denuncia dei vizi: secondo la Corte territoriale, pur essendo stati consegnati anticipatamente le chiavi e un certificato attestante la scarsa qualità di alcuni campioni di cemento armato il 16 luglio 2001, la denuncia sarebbe intervenuta solo il 30 luglio 2001. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) nullità della notifica dell'atto di appello, perché eseguita al difensore domiciliatario e non alla parte o al procuratore costituito; 2) nullità/inesistenza dell'appello per mancata sottoscrizione da parte di entrambi i codifensori, essendone firmatario solo uno; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. e della disciplina sulla copia conforme, sostenendo che l'atto notificato non fosse conforme all'originale; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché gli appellanti non avrebbero eccepito la tardività della denuncia dei vizi nel termine di otto giorni; 5) violazione dell'art. 1495 c.c. e della disciplina sulle decadenze, assumendo che l'eccezione di decadenza fosse tardiva perché non proposta venti giorni prima della prima udienza. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto valida la notifica dell'impugnazione al difensore domiciliatario; ha escluso la nullità dell'atto di appello sottoscritto da almeno uno dei difensori muniti di procura disgiunta; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse e di specifica allegazione di un pregiudizio al diritto di difesa; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per aspecificità, rilevando comunque dagli atti la deduzione della tardività della denuncia; ha respinto il quinto motivo applicando il principio tempus regit actum, poiché all'epoca della costituzione dei convenuti l'art. 167 c.p.c. non imponeva ancora la formulazione immediata delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Cassazione ha confermato la correttezza, sotto il profilo processuale, della notificazione dell'atto di appello e della sua sottoscrizione da parte di uno solo dei codifensori, ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità o di interesse alcune censure processuali, e ha escluso la tardività dell'eccezione di decadenza relativa alla denuncia dei vizi, applicando la disciplina processuale vigente ratione temporis. Conseguentemente, la sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande dell'attrice è rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure di legittimità devono essere ricondotte al corretto vizio denunciabile; i motivi processuali richiedono specificità e, se fondati su vizi di atti, devono mostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
La notificazione dell'impugnazione al difensore domiciliatario equivale, nei casi previsti, alla notificazione alla parte presso il procuratore costituito.
È richiamato insieme alle norme sulla notificazione dell'atto di appello per censurare la forma della notifica, ma la Corte ne esclude la violazione perché la notificazione al difensore è valida.
La nullità processuale non è rilevabile in astratto ma solo se produce una concreta lesione del diritto di difesa.
La mancata sottoscrizione di uno dei codifensori non comporta nullità dell'atto, se l'atto è validamente sottoscritto da almeno uno dei difensori muniti di potere disgiunto.
Richiamato nel motivo sulla sottoscrizione dell'atto di appello, ma ritenuto non violato alla luce del potere rappresentativo disgiunto dei codifensori.
La procura alle liti conferita a più difensori consente l'esercizio disgiunto della rappresentanza, salvo diversa previsione.
La doglianza sulla conformità della copia è inammissibile se non si indica quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato.
art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 183 del 1993
Richiamato nel motivo sulla copia notificata; la Corte non ne ravvisa violazione in assenza di un interesse concreto e di un pregiudizio difensivo.
La censura di ultrapetizione è inammissibile se non è specificamente illustrata e se gli atti mostrano che l'eccezione è stata effettivamente proposta.
Il ricorso deve contenere autonomamente i requisiti di specificità, esposizione dei fatti e indicazione degli atti; tali elementi non possono essere desunti da altri atti del processo.
L'eccezione di decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi è ammissibile secondo la disciplina processuale vigente al tempo della costituzione della parte, in applicazione del tempus regit actum.
Poiché al momento della costituzione dei convenuti la norma non prevedeva ancora l'obbligo di formulare immediatamente anche le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, l'eccezione di decadenza poteva essere proposta con la comparsa di costituzione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita al difensore domiciliatario è valida quando la legge la prevede al procuratore costituito, poiché soddisfa l'esigenza di portare l'impugnazione a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.
- Quando una parte è assistita da più difensori muniti di procura disgiunta, la sottoscrizione dell'atto da parte di uno solo di essi è sufficiente a renderlo valido, salvo diversa disciplina del mandato.
- La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione; la denuncia di una mera irregolarità astratta non è sufficiente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: gli atti e i documenti rilevanti vanno indicati e riprodotti nel ricorso, non potendo la Corte supplire alle carenze consultando liberamente altri atti.
- L'eccezione di decadenza o altra eccezione processuale va valutata secondo la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto processuale rilevante, in applicazione del principio tempus regit actum.
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