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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32957/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti tra due operatori del settore telecomunicazioni: un contratto di housing del 2011, un contratto wholesale del 2013 e un contratto di accesso bitstream del 2015, stipulato dopo la disdetta dei precedenti rapporti. La società resistente aveva agito in primo grado chiedendo l'accertamento della validità dei contratti, il riconoscimento dei corrispettivi dovuti, la compensazione di reciproci crediti e il risarcimento dei danni. La società ricorrente aveva invece sostenuto che i contratti housing e wholesale fossero cessati per regolare disdetta e che il contratto bitstream del 2015 fosse invalido perché concluso sotto pressione: la controparte avrebbe improvvisamente rifiutato il rinnovo, prolungato strumentalmente la trattativa, trattenuto i codici di migrazione e così costretto l'altra parte ad accettare condizioni peggiorative per non perdere clientela. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sul contenuto della domanda e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibili domande ritenute nuove o ampliate solo in fase di precisazione delle conclusioni; 2) violazione delle norme su dolo/annullamento e delle regole sulla prova, per avere la Corte escluso la prova del dolo e della coartazione nella stipulazione del contratto bitstream; 3) omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancato esame della domanda subordinata di risarcimento da dolo incidente, oltre a dedotta mancanza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo specifico sulla ammissibilità delle domande, valorizzando la presenza sin dall'inizio degli elementi necessari a determinare il petitum e la quantificazione via memoria e operazione matematica. Ha respinto il secondo motivo perché si risolveva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione, osservando che la motivazione d'appello era esistente, congrua e priva di contraddizioni. Ha dichiarato non fondato anche il terzo motivo, rilevando l'intrinseca contraddittorietà tra omessa pronuncia e omessa motivazione dedotte insieme, nonché la mancata specifica indicazione nel ricorso degli atti in cui la domanda subordinata sarebbe stata proposta e riproposta. Confermata quindi la decisione d'appello, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa novità o genericità delle domande introdotte dalla controparte.

  • art. 183 c.p.c.

    Usato nel ragionamento sulla possibilità di precisare/quantificare la domanda in corso di causa.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul thema decidendum e sulle conclusioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Serve come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la denuncia di omessa pronuncia.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato in relazione ai vizi del consenso dedotti per sostenere l'invalidità del contratto.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato per il dolo determinante e per la domanda risarcitoria collegata.

  • art. 1440 c.c.

    Richiamato per il dolo incidente e per la relativa domanda subordinata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova del dolo e dei fatti costitutivi della domanda.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo invocato dalla ricorrente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e al loro mancato uso da parte del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la censura di difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di violazione di legge deve colpire l'erronea ricognizione della norma astratta; se invece si contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, la doglianza attiene al merito e non può tradursi in una nuova rivalutazione della quaestio facti.
  • Il motivo di ricorso che deduce omessa pronuncia deve indicare in modo specifico la domanda o eccezione proposta nel giudizio di merito e gli atti in cui essa è stata formulata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La denuncia congiunta di omessa pronuncia e omessa motivazione è logicamente incompatibile se riferita alla medesima questione, poiché il primo vizio presuppone la totale mancanza di decisione mentre il secondo presuppone un esame della questione, seppur motivato in modo insufficiente o apparente.
  • La domanda è ammissibile quando, sin dall'atto introduttivo o dagli atti successivi consentiti, risultano già gli elementi idonei a determinare il petitum o quando la quantificazione del credito sia ricavabile da un semplice calcolo matematico basato su dati già allegati.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o gravemente contraddittoria; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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