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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10756/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di revoca, ex art. 67, comma 2, l.fall., di un pagamento di euro 57.493,33 eseguito da un terzo pignorato in favore della società creditrice in periodo sospetto. La corte d'appello aveva ritenuto provata la scientia decoctionis della creditrice sulla base di indizi quali: il ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto per il proprio credito verso la debitrice, il successivo pignoramento presso terzi per il recupero coattivo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e di pignoramento immobiliare su tutti gli immobili della debitrice, nonché la proposta transattiva a saldo e stralcio non accolta. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte avrebbe valorizzato un solo elemento indiziario e non avrebbe esaminato gli indici contrari alla conoscenza dello stato di insolvenza; 2) violazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte non avrebbe rapportato gli indici della decozione allo stato soggettivo della creditrice e avrebbe trascurato il rifiuto della proposta di chiusura della posizione, il patrimonio immobiliare della debitrice e il numero di dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati i due motivi. Ha affermato che la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, poiché la valutazione degli indizi e della loro gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito. Ha osservato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato i fatti rilevanti, motivando in modo non apparente né contraddittorio sulla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte della creditrice al momento del pagamento. Ha inoltre ribadito che, in tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis deve essere effettiva ma può essere provata per presunzioni, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria fallimentare richiede la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore al momento dell'atto impugnato; tale conoscenza può essere dimostrata anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse come mezzo di prova per desumere un fatto ignoto da fatti noti, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per contestare una mera diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se apparente, perplessa o contraddittoria, non già perché ritenuta insufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove rispetto all'onere correttamente individuato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore deve essere effettiva e riferita al momento del pagamento o dell'atto contestato, ma può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La scelta degli indizi e la valutazione del loro valore probatorio appartengono al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documentali se il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando l'onere della prova sia stato posto a carico della parte erronea, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove offerte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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