Cassazione Civile, Ordinanza n. 23910/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto a progetto stipulato tra un ente pubblico economico e un lavoratore per il periodo 22.7.2014-30.6.2017, in relazione a un progetto finanziato da risorse regionali. Il lavoratore aveva prestato attività sino al 10.8.2015, poi il rapporto era stato sospeso; nel 2016 la Giunta regionale aveva revocato i finanziamenti e l'ente aveva comunicato il recesso il 6.10.2016, facendo retroagire gli effetti al luglio 2015. Il giudice di primo grado aveva condannato l'ente al pagamento del compenso per i primi giorni di agosto 2015 e al risarcimento per l'illegittimo recesso ante tempus; la Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo il recesso del 6.10.2016, ma aveva escluso la legittimità della sospensione del rapporto nel periodo 10.8.2015-9.8.2016, riconoscendo il danno per quel segmento temporale. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 112, 113 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo in relazione al pagamento delle prestazioni dei primi giorni di agosto 2015, sostenendo che il compenso non fosse dovuto per mancata esecuzione della prestazione e che vi fosse stato difetto di prova; (ii) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e delle norme su impossibilità temporanea/definitiva, sospensione e recesso, assumendo che la clausola di pagamento fosse subordinata ai finanziamenti regionali e che la sospensione fosse giustificata dalla revoca dei fondi; (iii) vizio di motivazione apparente/contraddittoria, poiché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto un danno per mancata retribuzione pur in presenza di una clausola che prevedeva il pagamento solo della prestazione effettivamente svolta in caso di recesso anticipato; (iv) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di risorse regionali, che avrebbe legittimato sospensione e risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative al pagamento delle somme per il periodo 1.8.2015-10.8.2015, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su due rationes decidendi autonome: mancata contestazione dell'effettivo svolgimento del rapporto fino al 10.8.2015 e accertamento in fatto della prestazione fino a quella data. Quanto ai motivi sull'interpretazione del contratto e sulla legittimità della sospensione/recesso, la Corte ha condiviso la lettura del giudice di merito secondo cui la cessazione del finanziamento regionale risultava soltanto dalla delibera del 9.8.2016 e non poteva essere retrodatata; la sospensione del rapporto nel periodo precedente non era prevista dal contratto e non era sorretta da una valida giustificazione. È stato ribadito che, in cassazione, non è consentito sostituire la propria interpretazione del contratto a quella plausibile adottata dal giudice di merito, né dedurre un omesso esame quando la doglianza si risolve nella critica alla valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione non è ravvisabile quando il giudice di merito si sia comunque pronunciato sulla questione devoluta.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 2697 c.c.; non è stata ritenuta una violazione idonea a fondare il ricorso.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché la decisione di merito si fondava su accertamenti e su una mancata contestazione della prestazione svolta.
Per denunciare la violazione dei canoni interpretativi occorre specificare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
Richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali, ma la censura è stata ritenuta una mera contrapposizione interpretativa.
Invocato dalla ricorrente nella critica alle clausole contrattuali; non ne è stata ravvisata violazione decisiva.
Richiamato in relazione all'impossibilità temporanea/definitiva della prestazione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato nella doglianza sull'inadempimento, ma la Corte ha confermato la valutazione di merito sulla sospensione illegittima.
Invocato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato come fondamento della cassazione.
Usato per dedurre violazione di legge; le censure sono state disattese perché miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e del contratto.
Il vizio di motivazione apparente/contraddittoria è stato escluso perché la sentenza d'appello esponeva chiaramente il percorso logico-giuridico.
L'omesso esame del fatto decisivo non è stato riconosciuto, perché le doglianze attaccavano la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta operata dal giudice di merito tra interpretazioni entrambe ragionevoli non è sindacabile in cassazione solo perché la parte avrebbe preferito una diversa lettura.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la decisione espone chiaramente le ragioni della soluzione adottata, anche se la parte le ritenga erronee.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma non specificamente attaccata, il motivo di ricorso è infondato anche quando colpisca solo una delle ragioni poste a base della pronuncia.
- La retrodatazione degli effetti di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto non è consentita quando l'evento che la giustifica sia stato formalmente accertato o deliberato solo in un momento successivo; gli effetti operano dal momento dell'adozione dell'atto che integra la condizione risolutiva.
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