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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19925/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ensabella era stato condannato dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 660 c.p. per avere molestato la persona offesa con numerose chiamate anonime; il ricorso in Cassazione contestava: (1) l'uso, a detta della difesa, di dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato in violazione dell'art. 63 c.p.p., ritenute l'unico elemento idoneo a collegare l'imputato all'utenza usata per le chiamate moleste (si censurava quindi l'inutilizzabilità di tale dichiarazione); (2) un errore di dosimetria della pena: nella motivazione il Giudice di merito aveva calcolato la pena finale in mesi due di arresto (pena base mesi tre ridotta per le attenuanti), mentre nel dispositivo era indicata la pena di mesi tre di arresto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato: dalla sentenza di merito non risultano utilizzate dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; la disponibilità dell'utenza è stata infatti desunta da elementi autonomi (utenza intestata alla sorella e il fatto che, contattato il numero, rispondeva l'imputato, circostanza percepita dall'operante e riferita in dibattimento) e i precedenti rapporti denunciati dalla parte offesa sono stati considerati meramente contestuali. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: si è trattato di un errore materiale nel dispositivo e la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi due di arresto. Inoltre la Corte ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da parte del Tribunale di Enna e pagamento in favore dello Stato ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Il reato è stato applicato al comportamento consistente in ripetute chiamate anonime che hanno molestato la persona offesa; la Corte ha confermato la configurabilità del reato sulla base degli elementi di fatto acquisiti.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non si sia determinata utilizzazione di dichiarazioni autoaccusatorie vietate dall'art. 63 c.p.p., poiché la disponibilità dell'utenza è stata desunta da percezione diretta dell'operante (l'imputato che ha risposto al numero) e da elementi autonomi (utenza intestata alla sorella), e non da verbali o dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha disposto la rifusione, da parte dell'imputato, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, con liquidazione e pagamento secondo le norme citate.

Massime di principio

  • La percezione diretta dell'operante di un fatto materiale (es. l'imputato che risponde a un numero) non costituisce dichiarazione autoaccusatoria ai sensi dell'art. 63 c.p.p. ed è utilizzabile come elemento di prova.
  • Le dichiarazioni pregresse della parte offesa (denunce) possono servire solo a contestualizzare fatti e rapporti tra le parti, ma non assumono valore di prova di precedenti responsabilità penali dell'imputato.
  • Contraddizioni tra la motivazione e il dispositivo della sentenza relative a entità della pena possono essere corrette in Cassazione come errori materiali; la Corte può annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per adeguare il dispositivo alla motivazione.
  • Per ottenere l'annullamento per violazione dell'art. 63 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare che la decisione si fonda effettivamente su dichiarazioni autoaccusatorie inutilizzabili, non basta l'asserzione teorica della loro presenza.
  • Se la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna dell'imputato a rifondere le spese in favore dello Stato segue le modalità di liquidazione previste dagli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.

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