Cassazione Civile, Ordinanza n. 00462/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia originaria riguardava la risoluzione di un contratto di vendita di mobili: il giudice di primo grado aveva dichiarato risolto il contratto e condannato il venditore alla restituzione di Euro 3.000,00 versati a titolo di acconto; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. Avverso la sentenza d'appello il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Nella successiva ordinanza n. 34395/2024 la Corte di cassazione aveva accolto un motivo e cassato con rinvio. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte non avrebbe rilevato che il ricorso originario era inammissibile perché notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., dato che la sentenza d'appello sarebbe stata notificata via PEC in due date (29 giugno e 1 luglio 2022). Il resistente ha eccepito l'inammissibilità della revocazione, sostenendo inoltre che la questione era stata comunque già considerata nella precedente ordinanza e che la prova della notificazione non era idonea.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse configurabile un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché la censura investiva in realtà un errore di diritto e/o una valutazione degli atti, non una svista percettiva. Ha inoltre rilevato profili di inammissibilità per difetto di specifica indicazione/localizzazione degli atti richiamati ex art. 366 n. 6 c.p.c. e ha osservato che l'ordinanza revocanda aveva comunque preso in considerazione le PEC invocate, implicitamente rigettando l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; l'errore deducibile deve essere un errore di fatto nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto, cioè svista percettiva, non per errori di giudizio o di diritto.
Richiamato per individuare il termine lungo per proporre ricorso per cassazione.
Richiamato per il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
Impone l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; la sua violazione determina inammissibilità.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
Per la notificazione via PEC è necessario depositare anche il messaggio e le ricevute con attestazione di conformità agli originali digitali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 67 L. n. 353 del 1990
Richiamato dalla parte ricorrente come ulteriore base normativa della revocazione per errore di fatto.
Richiamato per la forma di trattazione camerale della revocazione dopo le modifiche legislative.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo se l'errore denunciato è una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni del giudizio di legittimità, autonoma rispetto al merito e decisiva in senso causale.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'etichetta dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione giuridica degli atti o la soluzione data a una questione controversa.
- Se una questione è stata introdotta dalle parti e presa in considerazione, anche implicitamente, dalla decisione, non può parlarsi di mancata pronuncia suscettibile di revocazione per errore di fatto.
- Nel ricorso per revocazione devono essere specificamente indicati e localizzati gli atti e documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
- La prova della notificazione della sentenza via PEC, ai fini del termine breve per impugnare, richiede la produzione del messaggio PEC, delle ricevute di accettazione e consegna e della relativa attestazione di conformità.
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