Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17369/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento con cui l’ente previdenziale aveva contestato, per un periodo compreso tra luglio 2011 e aprile 2016, differenze di imponibile contributivo e omesso versamento di contributi, con applicazione anche di sanzioni civili, per un importo originario complessivo molto elevato. Gli ispettori avevano rilevato che nel LUL risultavano giornate di assenza non retribuita e che, per tali periodi, non era stata versata la contribuzione dovuta. Sulla base del principio del minimale contributivo, avevano recuperato sia i contributi ritenuti omessi sia gli sgravi/agevolazioni precedentemente fruiti. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte il gravame della società, limitatamente a un lavoratore che era stato qualificato come full time ma che risultava in realtà part time, riducendo la pretesa di una somma contenuta e confermando il resto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, sostenendo che la revoca degli sgravi non potesse operare per benefici già fruiti sulla base di DURC precedentemente emessi; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989, invocando la c.d. norma calmieratrice e la riduzione proporzionale del recupero; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata indicazione e produzione del contratto collettivo di riferimento utilizzato per calcolare gli imponibili; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di sanzioni civili, sostenendo che esse non potessero essere richieste con il verbale di accertamento; 5) omessa motivazione sui criteri di calcolo dell’ente e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 6) omessa considerazione della delibera di stato di crisi della cooperativa ex artt. 3 e 6 l. n. 142/2001, con la tesi che la deroga al trattamento economico dei soci potesse comportare anche deroga al minimale contributivo; 7) omessa motivazione sulla dedotta lesione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti ispettivi e violazione degli artt. 24 Cost. e 22 l. n. 241/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il DURC non ha valore costitutivo della regolarità contributiva e che, una volta accertata l’irregolarità, è legittimo il recupero degli sgravi fruiti anche in epoca anteriore all’accertamento, perché il DURC è un atto di certificazione e non impedisce il successivo accertamento giudiziale della reale situazione contributiva. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, prevalentemente perché nuovi, non trattati dalla sentenza impugnata, o perché diretti in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio, non censurabile nei limiti evocati. In particolare, quanto allo stato di crisi della cooperativa, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui la riduzione della retribuzione deliberata ai sensi della l. n. 142/2001 non incide sul minimale contributivo, che resta applicabile. Il settimo motivo è stato ritenuto infondato: anche a voler ammettere un vizio formale del procedimento o del verbale ispettivo, ciò non comporterebbe la nullità della pretesa contributiva, poiché nel giudizio previdenziale rileva il rapporto sostanziale e il verbale vale come fonte di prova liberamente valutabile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’ente resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia come norma sull’onere della prova sia come parametro della censura; la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006

    La disposizione qualifica il DURC come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi; non impedisce il recupero di sgravi indebitamente fruiti quando emerga l’irregolarità contributiva.

  • art. 1 del d.l. n. 338/1989

    È richiamato come fonte del minimale contributivo, che individua la retribuzione imponibile non inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi.

  • art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989

    Invocato dalla ricorrente come norma calmieratrice; la Corte non la applica perché la questione è nuova e non trattata in appello.

  • art. 27 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le sanzioni civili sarebbero dovute solo dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito; la Corte non esamina nel merito la questione per novità della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge; la Corte ne ribadisce l’uso corretto e i limiti, specie quando la censura in realtà investe l’apprezzamento probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, quando il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per il divieto di dedurre in cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo condizioni non ricorrenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menzi onato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Il verbale ispettivo è considerato fonte di prova liberamente valutabile dal giudice nel giudizio sul rapporto previdenziale.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per giustificare, in presenza di una questione solo di diritto e senza necessità di nuovi accertamenti, la decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla ricorrente per la tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene che l’eventuale vizio procedimentale non incida sul credito contributivo sostanziale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel principio del giusto procedimento, ma ritenuto non idoneo a travolgere la pretesa contributiva sostanziale.

  • art. 22 l. n. 241/1990

    Evocato come base del diritto di accesso agli atti; la sua eventuale violazione non determina, secondo la Corte, la nullità del verbale né l’infondatezza del credito contributivo.

  • art. 3 l. n. 142/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle cooperative e dello stato di crisi; la Corte ribadisce che ciò non incide sul minimale contributivo.

  • art. 6 l. n. 142/2001

    La delibera di stato di crisi e la riduzione del trattamento economico dei soci non integrano una fonte idonea a derogare al minimale contributivo, che resta applicabile.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 111 Cost.

    Evocato a sostegno dell’economia processuale e della ragionevole durata, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio su una questione di diritto.

Massime di principio

  • Nel sistema dei benefici contributivi, il DURC non ha valore costitutivo della regolarità contributiva: esso è un atto di certificazione e, in caso di contestazione, la reale sussistenza dei presupposti va verificata dal giudice; pertanto il precedente rilascio del DURC non impedisce il recupero di sgravi indebitamente fruiti se l’irregolarità emerge successivamente.
  • L’agevolazione o lo sgravio contributivo è subordinato non solo al possesso del DURC ma anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e al rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva; il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente.
  • La regola del minimale contributivo continua ad operare anche quando una cooperativa deliberi uno stato di crisi ai sensi della disciplina speciale e riduca la retribuzione dei soci sotto i minimi contrattuali: tale delibera non è fonte idonea a derogare agli obblighi contributivi.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’erronea allocazione dell’onere probatorio; se la censura investe in realtà la valutazione delle prove o l’attitudine dimostrativa degli elementi acquisiti, essa è inammissibile o comunque non scrutinabile nei limiti del vizio denunciato.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come dedotte nei gradi di merito; la specifica indicazione dell’atto processuale in cui la questione è stata sollevata è necessaria a pena di inammissibilità.
  • Nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo non è impugnato come atto amministrativo in sé, ma vale come fonte di prova liberamente valutabile; eventuali vizi formali del procedimento o del verbale non escludono di per sé il credito contributivo, che va accertato sul piano sostanziale.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.