Cassazione Civile, Ordinanza n. 10028/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento per euro 93.275,11, sostenendo di essere creditrice in via surrogatoria per somme da essa sostenute in favore dei lavoratori già impiegati presso la cedente del ramo d'azienda. In concreto, la pretesa riguardava: a) importi relativi a ferie, permessi ed ex festività maturati durante il periodo di gestione del ramo da parte della cedente e poi fruiti o asseritamente monetizzati in modo non dovuto; b) somme versate a titolo di TFR per lavoratori già cessati; c) ulteriori importi per TFR accantonato ma non ancora pagato per altri lavoratori ancora in servizio, con richiesta subordinata di ammissione con riserva ex art. 96 l.f. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo mancante la prova del pagamento dei crediti originari dei lavoratori, irrilevanti o inidonei i documenti contabili prodotti, non opponibile il giudicato di altro giudizio e, quanto al TFR, osservando che il relativo credito matura solo alla cessazione del rapporto e non è quindi ammissibile al passivo, neppure con riserva, se non ancora sorto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla prova del pagamento delle ferie/permessi/ex festività; violazione dell'art. 96, comma 2, n. 3 l.f. per l'asserita opponibilità del precedente giudizio definito tra le parti o comunque della sua rilevanza probatoria; violazione dell'art. 2120 c.c. e della disciplina dell'ammissione con riserva per il TFR maturato durante il rapporto ma non ancora esigibile; in sostanza, la ricorrente sosteneva di poter insinuare un credito proprio, derivante dal pagamento di debiti altrui, oppure in via surrogatoria, e di poter far valere anche quote di TFR accantonate prima della cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il tribunale aveva esaminato il fatto del pagamento e aveva motivatamente escluso che la prova fosse stata fornita; le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'opponibilità del giudicato o delle risultanze del precedente giudizio, osservando che la ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente le risultanze invocate e, soprattutto, che in sede di insinuazione al passivo era stato fatto valere un credito diverso da quello fatto valere nel precedente giudizio, con mutamento della qualità/oggetto della pretesa. Infine, ha rigettato la censura sul TFR, riaffermando che il credito per trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sicché non può essere ammesso al passivo il quantum riferito a un rapporto ancora in corso, neppure con riserva, trattandosi di credito non ancora sorto e non di mero credito inesigibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo; il giudizio di opposizione è stato deciso nel merito dal tribunale e poi riesaminato in cassazione.
La surrogazione legale presuppone il pagamento del credito altrui; senza prova del pagamento non può operare la surrogazione invocata per insinuarsi al passivo.
Richiamato come fondamento della responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti inerenti all'azienda trasferita, ma non sufficiente di per sé a superare i limiti probatori e concorsuali della pretesa.
La continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda non consente, di per sé, l'ammissione al passivo del TFR per la parte riferita a rapporto non ancora cessato.
art. 96, comma 2, legge fallimentare
L'ammissione con riserva riguarda i crediti condizionali o quelli espressamente previsti dalla legge; non si estende a crediti che non sono ancora sorti perché non completata la fattispecie costitutiva.
La partecipazione al concorso con riserva è eccezionale e non è applicabile analogicamente a diritti i cui elementi costitutivi non siano integralmente maturati prima della dichiarazione di fallimento.
Il TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto; pertanto, per il rapporto ancora in corso, il credito non è ancora sorto ai fini dell'insinuazione al passivo.
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché la censura non reggeva alla ricostruzione del rapporto tra precedente giudizio e credito azionato in sede fallimentare.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La surrogazione legale presuppone sempre la rigorosa prova dell'avvenuto pagamento del creditore originario; in mancanza di tale prova non è possibile insinuare al passivo un credito in via surrogatoria.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o nella sostituzione del giudizio di merito sulla attendibilità degli elementi istruttori.
- Ai fini dell'insinuazione al passivo, il precedente giudicato o un precedente giudizio tra le stesse parti è utile solo se riguarda lo stesso diritto azionato; se mutano oggetto o qualità del credito, il giudicato non è opponibile.
- Il credito per TFR matura progressivamente ma sorge e diviene esigibile solo con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro; se il rapporto è ancora in essere alla data del fallimento, il relativo credito non può essere ammesso al passivo, neppure con riserva, perché non è un credito già sorto ma ancora eventuale.
- L'ammissione con riserva nei crediti concorsuali ha natura eccezionale e non può essere estesa per analogia a situazioni in cui la fattispecie costitutiva del credito non sia ancora integralmente realizzata.
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