Cassazione Penale, Ordinanza n. 06324/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione, riqualificato dall'originario appello, proposto avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace per il reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. I fatti accertati indicano che un provvedimento di espulsione, emesso e notificato nel 2017, sarebbe rimasto inottemperato fino all'accertamento del reato nel gennaio 2021. Il ricorrente ha dedotto due motivi: da un lato, la sussistenza dello stato di necessità, asseritamente determinato da una condizione di indigenza; dall'altro, la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specificamente allegato, osservando che, a fronte di un lasso di tempo molto lungo tra espulsione e accertamento, non era stata chiarita l'attualità della dedotta indigenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la presenza di altre condanne per il medesimo titolo di reato escludeva il requisito dell'occasionalità richiesto per la particolare tenuità del fatto; inoltre la relativa causa di non punibilità non risultava essere stata richiesta in cognizione, con conseguente inammissibilità della doglianza proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998
norma incriminatrice dell'inosservanza dell'ordine di espulsione, oggetto della condanna di merito e del controllo di legittimità
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
la particolare tenuità richiede il presupposto dell'occasionalità, che viene escluso dalla presenza di precedenti per il medesimo titolo di reato
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio nel procedimento davanti al giudice di pace e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione
l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine massimo di durata del giudizio
art. 2, comma 2, lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134
norma che ha inserito l'art. 344-bis c.p.p., richiamata in relazione all'improcedibilità
Massime di principio
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è rilevabile d'ufficio se la difesa non l'ha specificamente dedotta nei gradi di merito; la relativa doglianza non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto presuppone un carattere di occasionalità incompatibile con la presenza di precedenti condanne per il medesimo titolo di reato, salvo diverso e specifico accertamento di merito.
- La deduzione dello stato di necessità deve essere sorretta da allegazioni concrete e attuali, non essendo sufficiente un riferimento generico a una condizione di indigenza non circostanziata nel tempo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per superamento del termine massimo di durata previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
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