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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19234/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi alla gestione separata, oltre sanzioni e accessori, relativi a rapporti qualificati dall'ente come collaborazioni coordinate e continuative occasionali svolte in più anni da alcuni lavoratori per la società. La società ha proposto opposizione sostenendo che si trattasse invece di contratti d'opera ex art. 2222 c.c., con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo richiesto. In appello la decisione sfavorevole alla società è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il contratto d'opera e che le prestazioni occasionali avrebbero richiesto una durata apprezzabile; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che l'INPS non avesse provato adeguatamente i presupposti della pretesa contributiva e che l'accertamento fosse stato generico, senza verifiche individuali e senza considerare il concreto svolgimento dei rapporti; 3) ulteriore violazione dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., contestando i criteri utilizzati per ricondurre i rapporti alle co.co.co. e sostenendo che le indicazioni del committente e il controllo sull'esecuzione sarebbero elementi neutri rispetto alla distinzione dal contratto d'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che la censura non si confrontava con il decisum della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo la durata dei rapporti ma anche il coordinamento del committente, l'inserimento funzionale dei lavoratori nell'organizzazione aziendale, la mancanza di autonomia sulle modalità e sui tempi della prestazione e l'assenza di rischio verso terzi. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, perché l'INPS aveva prodotto i contratti utilizzati dalla stessa società e le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre non ricorreva una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che gli indici della co.co.co. ex art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 erano stati correttamente individuati e che la loro concreta ricorrenza era apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    Il contratto d'opera è richiamato come figura alternativa alla collaborazione coordinata e continuativa; la Corte non accoglie la tesi secondo cui, nel caso concreto, i rapporti dovessero essere qualificati come contratti d'opera.

  • art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003

    Le collaborazioni coordinate e continuative occasionali costituiscono la disciplina di riferimento per i rapporti in esame; la Corte rileva che il comma 2 riguardava espressamente prestazioni occasionali, disciplinandone la durata complessiva, e che gli indici qualificanti includono coordinamento, inserimento funzionale, assenza di autonomia e assenza di rischio verso terzi.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è respinta perché l'INPS aveva assolto il proprio onere producendo i contratti e il controllo della sufficienza del materiale probatorio appartiene al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o esorbitanti dai limiti di legge, o fa ricorso a scienza privata o considera come prove legali elementi che non lo sono; nel caso concreto tale vizio non ricorre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei casi di errata applicazione delle regole sulle prove legali o di attribuzione di efficacia probatoria non consentita; la doglianza della società si risolveva invece in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per distinguere il contratto d'opera dalla collaborazione coordinata e continuativa occorre valutare complessivamente gli indici concreti del rapporto: coordinamento del committente, inserimento funzionale nell'organizzazione, autonomia o eterodirezione sulle modalità e sui tempi, assenza di rischio verso terzi, oltre all'eventuale occasionalità della prestazione.
  • Quando il giudice di merito qualifica il rapporto sulla base di documenti contrattuali e di ulteriori elementi fattuali, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito efficacia a prove legali in modo erroneo o abbia fatto ricorso a conoscenze estranee al processo; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
  • L'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'ente previdenziale può essere desunto anche dalla produzione dei contratti utilizzati nel rapporto, se da essi emergono gli elementi che consentono la riqualificazione del rapporto e la conseguente pretesa contributiva.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiObbligazioniLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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