Cassazione Penale, Sentenza n. 45413/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 02/05/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza del 14/09/2023 volta alla sospensione e alla revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile di sua proprietà. L'inammissibilità era stata motivata come mera riproposizione di una precedente istanza (13/07/2021) già respinta (ordinanza 28/01/2022) e poi confermata dalla Cassazione (sent. n. 49499/2022). La ricorrente ha dedotto l'esistenza di elementi nuovi e decisivi: (i) il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato (conferma del TAR Campania n. 449/2019), che ha annullato i provvedimenti comunali che avevano acquisito l'immobile al patrimonio comunale e ha imposto al Comune di riesaminare l'istanza di accertamento di conformità; (ii) la relazione istruttoria dell'ing. Giovanni Natale (29/07/2022) dalla quale risulta che il permesso di costruire in sanatoria n.72/2020 avrebbe legittimato integralmente le opere contestate. La ricorrente ha chiesto che tali elementi, sopravvenuti o definitivi dopo la precedente pronuncia, venissero valutati nel merito e che fosse concessa la sospensione e la revoca dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel senso che il primo motivo è fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato l'istanza inammissibile e ha rinviato gli atti al giudice dell'esecuzione competente, con il preciso invito a valutare nel merito le nuove circostanze addotte (in particolare il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa e la relazione tecnica dell'ing. Natale) e ad accertare i rapporti di incompatibilità tra l'ordine di demolizione emesso in sede penale e i provvedimenti amministrativi intervenuti. La Corte ha precisato che la preclusione processuale prevista dall'art. 666, comma 2, non opera se intervengono nuovi fatti o nuove questioni giuridiche sopravvenute, come una sentenza amministrativa definitiva o documenti istruttori prodotti dopo la precedente decisione; pertanto il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare la legittimità dell'atto concessorio e la possibile incompatibilità con l'ordine di demolizione, valutando anche la sussistenza dei requisiti per la sanatoria (doppia conformità).
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la inammissibilità di incidenti di esecuzione reiterati: la preclusione opera quando le nuove istanze sono fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, ma non impedisce la riapertura se emergono fatti o questioni giuridiche nuovi o sopravvenuti.
art. 20 lett. b) legge 28/02/1985 n.47
Norma che ha retto la condanna penale per realizzazione di opere senza la prescritta concessione edilizia; è il titolo della condanna che ha comportato l'ordine di demolizione.
Stabilisce i presupposti per la concessione in sanatoria, richiedendo in particolare la "doppia conformità" (conformità sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda): una sanatoria valida sotto questo profilo può rendere incompatibile l'ordine di demolizione.
Richiamato in relazione all'istituto dell'ordine di demolizione: la revoca dell'ordine è possibile se emerge una incompatibilità con atti amministrativi che hanno sanato l'abusività o attribuito diversa destinazione all'immobile, fermo restando il potere del giudice di verificare la legittimità dell'atto concessorio.
Richiamato nella ricostruzione temporale del passaggio in giudicato: definisce quando una sentenza amministrativa si considera passata in giudicato e, quindi, quando le sue conseguenze giuridiche vincolano altri procedimenti.
Massime di principio
- La preclusione processuale in sede esecutiva (art. 666 c.2 c.p.p.) impedisce la riproposizione di identiche richieste basate sugli stessi presupposti, ma non esclude la riapertura del procedimento se emergono fatti o questioni giuridiche nuovi o sopravvenuti.
- Documenti o sentenze amministrative divenute definitive dopo la precedente decisione costituiscono novità rilevanti: il giudice dell'esecuzione deve valutarli nel merito e non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per mera reiterazione.
- Se un provvedimento amministrativo definitivo (es. annullamento di atti di acquisizione al patrimonio comunale o accertamento di conformità favorevole) rende il permesso in sanatoria "legittimo" nei suoi presupposti, ciò può determinare l'incompatibilità con l'ordine di demolizione e giustificare sospensione o revoca dell'esecuzione.
- L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione può produrre acquisizione ope legis dell'opera al patrimonio comunale, ma tale acquisizione può essere revocata dalla giustizia amministrativa: il giudice penale, chiamato a valutare l'esecuzione, deve tener conto dell'eventuale pronuncia amministrativa definitiva.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale dell'atto concessorio (sanatoria), anche mediante istruttoria (audizione del dirigente comunale o acquisizione di documenti tecnici), prima di decidere sulla compatibilità con l'ordine di demolizione.
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