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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45413/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 02/05/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza del 14/09/2023 volta alla sospensione e alla revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile di sua proprietà. L'inammissibilità era stata motivata come mera riproposizione di una precedente istanza (13/07/2021) già respinta (ordinanza 28/01/2022) e poi confermata dalla Cassazione (sent. n. 49499/2022). La ricorrente ha dedotto l'esistenza di elementi nuovi e decisivi: (i) il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato (conferma del TAR Campania n. 449/2019), che ha annullato i provvedimenti comunali che avevano acquisito l'immobile al patrimonio comunale e ha imposto al Comune di riesaminare l'istanza di accertamento di conformità; (ii) la relazione istruttoria dell'ing. Giovanni Natale (29/07/2022) dalla quale risulta che il permesso di costruire in sanatoria n.72/2020 avrebbe legittimato integralmente le opere contestate. La ricorrente ha chiesto che tali elementi, sopravvenuti o definitivi dopo la precedente pronuncia, venissero valutati nel merito e che fosse concessa la sospensione e la revoca dell'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel senso che il primo motivo è fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva dichiarato l'istanza inammissibile e ha rinviato gli atti al giudice dell'esecuzione competente, con il preciso invito a valutare nel merito le nuove circostanze addotte (in particolare il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa e la relazione tecnica dell'ing. Natale) e ad accertare i rapporti di incompatibilità tra l'ordine di demolizione emesso in sede penale e i provvedimenti amministrativi intervenuti. La Corte ha precisato che la preclusione processuale prevista dall'art. 666, comma 2, non opera se intervengono nuovi fatti o nuove questioni giuridiche sopravvenute, come una sentenza amministrativa definitiva o documenti istruttori prodotti dopo la precedente decisione; pertanto il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare la legittimità dell'atto concessorio e la possibile incompatibilità con l'ordine di demolizione, valutando anche la sussistenza dei requisiti per la sanatoria (doppia conformità).

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la inammissibilità di incidenti di esecuzione reiterati: la preclusione opera quando le nuove istanze sono fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, ma non impedisce la riapertura se emergono fatti o questioni giuridiche nuovi o sopravvenuti.

  • art. 20 lett. b) legge 28/02/1985 n.47

    Norma che ha retto la condanna penale per realizzazione di opere senza la prescritta concessione edilizia; è il titolo della condanna che ha comportato l'ordine di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 6/6/2001 n.380

    Stabilisce i presupposti per la concessione in sanatoria, richiedendo in particolare la "doppia conformità" (conformità sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda): una sanatoria valida sotto questo profilo può rendere incompatibile l'ordine di demolizione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato in relazione all'istituto dell'ordine di demolizione: la revoca dell'ordine è possibile se emerge una incompatibilità con atti amministrativi che hanno sanato l'abusività o attribuito diversa destinazione all'immobile, fermo restando il potere del giudice di verificare la legittimità dell'atto concessorio.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato nella ricostruzione temporale del passaggio in giudicato: definisce quando una sentenza amministrativa si considera passata in giudicato e, quindi, quando le sue conseguenze giuridiche vincolano altri procedimenti.

Massime di principio

  • La preclusione processuale in sede esecutiva (art. 666 c.2 c.p.p.) impedisce la riproposizione di identiche richieste basate sugli stessi presupposti, ma non esclude la riapertura del procedimento se emergono fatti o questioni giuridiche nuovi o sopravvenuti.
  • Documenti o sentenze amministrative divenute definitive dopo la precedente decisione costituiscono novità rilevanti: il giudice dell'esecuzione deve valutarli nel merito e non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per mera reiterazione.
  • Se un provvedimento amministrativo definitivo (es. annullamento di atti di acquisizione al patrimonio comunale o accertamento di conformità favorevole) rende il permesso in sanatoria "legittimo" nei suoi presupposti, ciò può determinare l'incompatibilità con l'ordine di demolizione e giustificare sospensione o revoca dell'esecuzione.
  • L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione può produrre acquisizione ope legis dell'opera al patrimonio comunale, ma tale acquisizione può essere revocata dalla giustizia amministrativa: il giudice penale, chiamato a valutare l'esecuzione, deve tener conto dell'eventuale pronuncia amministrativa definitiva.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale dell'atto concessorio (sanatoria), anche mediante istruttoria (audizione del dirigente comunale o acquisizione di documenti tecnici), prima di decidere sulla compatibilità con l'ordine di demolizione.

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