Cassazione Penale, Sentenza n. 39534/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità o inutilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti per difformità tra la copia consegnata all'imputato e quella prodotta dal P.M.; censura della mancata prova del presunto rifiuto del ricorrente a sottoporsi alla seconda misurazione etilometrica (testimone Gradinetta avrebbe dichiarato che non fu detto un rifiuto); dedotta la compilazione postuma e difforme del verbale (mancanza di indicazioni tecniche, numero scontrino, ora di chiusura ecc.) e la conseguente invalidità dell'accertamento irripetibile che, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare l'applicazione della sola sanzione amministrativa e non della fattispecie penale (in base all'art. 379, comma 2, Reg. esec. e att. cod. strada che, secondo il ricorrente, richiede due determinazioni concordanti). Il ricorrente ha inoltre proposto querela di falso sull'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: le difformità tra le copie del verbale sono state giustificate dalla testimonianza del pubblico ufficiale (Gradinetta) secondo la quale la copia data all'imputato era incompleta e le integrazioni furono annotate successivamente con annotazione di servizio; non sussiste la nullità dell'accertamento perché la mancata verbalizzazione integrale non è prevista a pena di nullità e la testimonianza degli operanti è ammissibile per ricostruire quanto non verbalizzato. Quanto alla richiesta che siano necessarie due misurazioni, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui una sola misurazione può essere ritenuta probante se accompagnata da elementi sintomatici e/o da comportamento ostruzionistico dell'imputato e se il primo valore è elevato; la decisione dei giudici di merito è stata ritenuta congruamente motivata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di costituzione in favore della parte civile Sergio Cozzoli, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada), articolo 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies
Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di cui al comma 2 lett. c) sulla base delle risultanze probatorie (prima misurazione + sintomi)
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, articolo 379, comma 2
la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti
La Corte ha precisato che la disposizione non esclude la valenza probatoria di una singola misurazione quando sia accompagnata da elementi sintomatici e/o da condotta ostruzionistica che impedisca la seconda misurazione; dunque l'interpretazione non è assolutistica ma va conciliata con il principio della valutazione di insieme delle prove
Le prescrizioni procedurali non sono tutte previste a pena di nullità: omissioni nella verbalizzazione possono essere integrate e giustificate con testimonianza degli operatori se adeguatamente motivate; la mancata immediata o formale indicazione non determina automaticamente inutilizzabilità dell'accertamento
Codice di procedura penale, articolo 353, comma 3
Norma richiamata in relazione alla querela di falso proposta dal ricorrente; la Cassazione ricorda che la questione di falsità va valutata incidentalmente dai giudici di merito e non impedisce la valutazione di credibilità degli atti nel processo principale
Massime di principio
- La mancata o incompleta verbalizzazione di un accertamento irripetibile non determina automaticamente la nullità dell'atto: se i giudici di merito, con motivazione adeguata, ritengono credibile la spiegazione degli operanti (es. annotazioni di servizio, integrazioni giustificate), l'atto resta utilizzabile.
- La regola formale che suggerisce due determinazioni etilometriche concordanti (art. 379 comma 2 Reg.) non è inderogabilmente vincolante in termini di esclusione probatoria: una sola misurazione può essere sufficiente se supportata da elementi sintomatici, da valore elevato della prima misurazione o da condotta ostruzionistica dell'interessato.
- Le difformità tra copie del verbale possono essere contestate con azione per falso, ma tale questione va decisa incidentalmente e non vale di per sé a escludere l'utilizzabilità dell'accertamento penale se i giudici ne accertano le ragioni e la credibilità delle spiegazioni.
- In casi simili il giudice valuta il quadro probatorio nel suo complesso (strumentale + sintomi + testimonianze) e non si limita a un automatismo formale; per la difesa è quindi cruciale mettere in discussione la credibilità degli operanti e l'esistenza di elementi sintomatici rilevanti.
- Per evitare rischi probatori è importante che gli operatori redigano immediatamente e integralmente i verbali in contraddittorio con l'interessato; per la difesa, conservare la copia ricevuta e segnalare tempestivamente difformità aumenta la possibilità di successo in sede di merito o incidentale.
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