Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21400/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da una giocata al Totocalcio effettuata nel 1981, per la quale il giocatore sosteneva di avere totalizzato 13 punti senza però riuscire a riscuotere una vincita molto elevata, poiché la matrice della schedina non era stata rinvenuta presso la ricevitoria. Dopo un primo giudizio risarcitorio sfavorevole al giocatore, egli aveva promosso un nuovo giudizio contro il CONI, alcuni funzionari e altri soggetti, ipotizzando una responsabilità per culpa in eligendo e in vigilando, collegata anche alla falsità della firma apposta sull’atto di voltura della licenza della ricevitoria. In appello la domanda risarcitoria era stata respinta e la Corte territoriale aveva anche compensato le spese di entrambi i gradi. Il CONI, ricorrente in cassazione, ha censurato la sentenza esclusivamente in punto spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di merito disposto la compensazione in assenza di soccombenza reciproca e con motivazione ritenuta apparente o contraddittoria: in particolare, la formula della 'peculiarità della vicenda' sarebbe stata stereotipata e il richiamo alla 'complessità del riesame giuridico in appello' sarebbe incompatibile con il rilievo di genericità e disarticolazione dell’appello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del CONI. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate, ma che il giudice di merito gode di un margine di discrezionalità nel concretizzare tale clausola elastica. Ha quindi considerato non illogica né erronea la motivazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato sia il comportamento processuale delle parti e la disattesa di questioni preliminari, sia la peculiarità della vicenda e la sofferenza morale dell’attore per la perdita dell’aspettativa di una vincita miliardaria. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel racconto del ricorrente in relazione all’appello ritenuto ammissibile ma caratterizzato da genericità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro dell’importo dovuto per il contributo unificato.

  • art. 2, comma 4, l. 28 dicembre 2005, n. 263

    Citato come una delle modifiche al testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69

    Citato come modifica dell’art. 92 c.p.c. applicabile al giudizio.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato in relazione alla novella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e al sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, nel ragionamento della Cassazione, a sostegno dell’esigenza di evitare una rigida predeterminazione delle ipotesi di compensazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, nel ragionamento della Cassazione, a tutela della possibilità di agire e resistere in giudizio senza remore ingiustificate.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, nel regime in cui è consentita per gravi ed eccezionali ragioni, richiede una motivazione specifica e non meramente stereotipata, ma il controllo di legittimità è limitato a verificare che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee.
  • La clausola delle 'gravi ed eccezionali ragioni' è una norma elastica: il giudice di merito ne concretizza il contenuto alla luce delle circostanze del caso, con valutazione censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità.
  • Tra gli elementi che possono giustificare la compensazione delle spese rientrano circostanze connesse al comportamento processuale delle parti e aspetti peculiari della controversia, purché ancorati in modo effettivo al caso concreto.
  • La sofferenza morale o l’aspettativa economica frustrata della parte soccombente possono essere valorizzate, unitamente agli altri elementi della lite, nella valutazione delle ragioni di compensazione delle spese.
  • Non è necessario che la motivazione della compensazione individui una delle ipotesi tipiche di soccombenza reciproca; il giudice può fare ricorso a ragioni ulteriori, purché davvero eccezionali e adeguatamente esplicitate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.