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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34465/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso per il contributo consortile di bonifica relativo all'anno 2010, riferito a immobili ricadenti nel perimetro di bonifica in due comuni calabresi. In primo grado il ricorso del proprietario era stato accolto; in appello il consorzio aveva visto respingere la propria impugnazione. La CTR ha ritenuto che il contributo fosse dovuto solo se il consorzio dimostrava l'esistenza di opere di bonifica idonee a produrre un beneficio diretto, concreto e specifico sugli immobili, non bastando la mera inclusione degli immobili nel comprensorio né la produzione di atti generali come i piani di classifica. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003, sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente disapplicato la norma regionale nella parte in cui prevedeva il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E, lamentando che la CTR avesse disapplicato l'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale Calabria n. 27/2010 senza individuare una specifica illegittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che nel frattempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui faceva dipendere il contributo consortile, per le spese istituzionali, dal solo dato dell'inclusione nel comprensorio e non dalla presenza di un beneficio fondiario. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il contributo consortile è dovuto solo se esiste un beneficio concreto e specifico per l'immobile, mentre l'inclusione nel perimetro di contribuenza rileva al più ai fini dell'an debeatur, ma non sostituisce la prova del vantaggio diretto e immediato ai fini del quantum. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il consorzio non aveva provato tale beneficio con documentazione adeguata, sicché l'assoggettamento a contributo non era consentito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), L. reg. Calabria n. 11/2003

    "indipendentemente dal beneficio fondiario"

    la disposizione regionale non può essere interpretata nel senso di rendere dovuto il contributo consortile a prescindere dal beneficio tratto dall'immobile; tale lettura è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 119 e 53 Cost.

  • art. 3 del d.P.G.R. Calabria n. 27/2010

    l'atto amministrativo generale non può fondare il contributo in assenza della dimostrazione del beneficio specifico derivante alle singole proprietà

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disapplicazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 5 L. n. 2248/1865, all. E

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disapplicazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 119 Cost.

    la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la disciplina regionale che disancorava il contributo dal beneficio, poiché ciò avrebbe introdotto un tributo regionale nuovo

  • art. 53 Cost.

    la debenza del contributo richiede un collegamento con una concreta capacità contributiva derivante dal beneficio fondiario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e presuppone la sussistenza di un beneficio concreto, diretto e specifico per il singolo immobile, consistente nella conservazione o nell'incremento del suo valore.
  • La mera inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza non basta, da sola, a fondare l'obbligazione contributiva: essa può rilevare per l'an debeatur, ma non esonera il consorzio dall'onere di provare il vantaggio effettivo ai fini del quantum.
  • I piani di classifica e gli atti amministrativi generali non sono sufficienti se formulano criteri astratti e generici: occorre l'accertamento della legittimità e congruità del piano con specifica individuazione degli immobili beneficiati e del nesso tra opere eseguite e vantaggio ottenuto.
  • Una disciplina regionale non può trasformare il contributo consortile in un prelievo dovuto in assenza di beneficio, perché ciò eccederebbe la competenza legislativa regionale e violerebbe i principi di capacità contributiva e di tributazione di scopo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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