Cassazione Penale, Sentenza n. 28887/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bologna. La vicenda riguarda la sottrazione di un'autovettura parcheggiata nel cortile di una scuola pubblica e la successiva guida del veicolo da parte dell'imputato senza patente. In primo grado il fatto originariamente contestato come ricettazione era stato riqualificato in furto aggravato e guida senza patente. Con il primo motivo la difesa ha contestato la sussistenza dell'aggravante del furto ex art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che il giudice di appello avesse confuso l'aggravante delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici con quella dell'esposizione alla pubblica fede, e che comunque nel caso concreto mancasse una vera necessità di lasciare il veicolo incustodito, essendo la scelta della persona offesa frutto di mera comodità o trascuratezza. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla condanna per guida senza patente ex art. 116 cod. strada, sostenendo che non fosse stata provata la recidiva nel biennio, mancando agli atti il verbale relativo al precedente controllo del 17 febbraio 2021.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur rilevando che la Corte di appello aveva erroneamente individuato come applicata dal Tribunale l'aggravante delle cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, ha corretto la motivazione affermando che il Tribunale aveva invece fatto corretta applicazione dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. La Corte ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui, per il furto di autovettura parcheggiata in luogo pubblico o accessibile al pubblico, l'aggravante ricorre anche se il veicolo è lasciato aperto o con le chiavi inserite, poiché la necessità rilevante ai fini della norma riguarda l'esposizione del bene e non la diligenza del proprietario. Ha inoltre osservato, in via di completezza, che agli atti risultava una querela valida e tempestiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la prova della recidiva nel biennio sulla base del verbale del 19 febbraio 2021 e della comunicazione di notizia di reato del 17 febbraio 2021, da cui emergeva che l'imputato era già stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.
Norme richiamate
disposizione richiamata per la base incriminatrice del furto, poi aggravato e riqualificato nel giudizio di merito
l'aggravante può sussistere per cose esposte alla pubblica fede; la "necessità" va riferita all'esposizione del bene e non alla mancata adozione di cautele; non è invece corretto applicarla automaticamente alle cose solo perché collocate in area pertinenziale di un edificio pubblico
menzionato come originaria qualificazione del fatto in ricettazione, poi sostituita dalla riqualificazione in furto
la guida senza patente assume rilievo penale se è provata la recidiva nel biennio; la prova può desumersi anche da elementi non documentali pienamente formali, purché sufficienti e non contrastati
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per erronea applicazione di legge penale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nel furto di autovettura parcheggiata in luogo pubblico o accessibile al pubblico, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ricorre anche quando il veicolo sia lasciato aperto o con le chiavi non asportate, se la sosta deriva da una oggettiva necessità temporanea di separazione del proprietario dal bene.
- Ai fini dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ciò che conta è la collocazione del bene e il rapporto oggettivo con la situazione di custodia, non la maggiore o minore diligenza del proprietario nel prevenire la sottrazione.
- L'aggravante del furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici non può essere estesa a beni privati presenti solo occasionalmente o per mera contiguità spaziale in un'area pertinenziale di un edificio pubblico: occorre un effettivo inserimento del bene nel contesto funzionale dell'ufficio o dello stabilimento.
- L'errore del giudice di appello nell'individuazione dell'esatta ipotesi aggravata ritenuta dal primo giudice non comporta annullamento quando la motivazione di merito consente di verificare che la circostanza concretamente applicata è comunque corretta in diritto.
- Per la guida senza patente rilevante penalmente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente un formale documento definitivo: è sufficiente un minimo di prova, desumibile anche da atti di polizia giudiziaria o da altri elementi non specificamente contestati.
- La querela è validamente proposta quando dall'atto emerga in modo certo e non equivoco la volontà della persona offesa che si proceda penalmente, senza necessità di formule sacramentali.
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