Cassazione Civile, Ordinanza n. 29051/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due pagamenti, per complessivi euro 240.976,69, eseguiti da una compagnia assicuratrice in favore di una banca dopo la dichiarazione di fallimento di una società. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci tali pagamenti; la corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della banca, ritenendo applicabile l’art. 4 del d.lgs. n. 170/2004 perché la polizza assicurativa oggetto di pegno, di tipo unit linked, avrebbe natura di strumento finanziario; ha inoltre qualificato il pegno sulla polizza come pegno irregolare, sulla base del richiamo espresso all’art. 1851 c.c. contenuto nel contratto di pegno, escludendo così l’applicazione dell’art. 53 l. fall. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 170/2004 e dell’art. 53 l. fall., per avere la corte territoriale erroneamente considerato la polizza unit linked come strumento finanziario; 3) violazione dell’art. 1851 c.c., per aver ravvisato un pegno irregolare sulla polizza assicurativa. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la censura sulla motivazione apparente non riproduceva adeguatamente il contenuto della motivazione di primo grado richiamata per relationem dalla corte d’appello, né le specifiche critiche mosse con l’atto di gravame. Ha poi ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché le censure sollecitavano una rivalutazione di merito dell’interpretazione delle clausole contrattuali e della qualificazione della polizza e del pegno, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se la motivazione è esistente e logicamente coerente. La Corte ha richiamato i principi sulla distinzione tra polizze unit linked pure, garantite o parzialmente garantite, ma ha rilevato che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva compiuto un accertamento in fatto sulla clausola negoziale, ritenendo assente un minimo garantito e dunque trasferito il rischio dell’investimento sul contraente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d’appello, pur sintetica, conteneva una motivazione esistente e riconducibile al giudice di merito, anche mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado nella parte fattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza necessari per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le doglianze su qualificazione della polizza e del pegno sono state considerate non come errori di diritto censurabili in cassazione, ma come richieste di rivalutazione del merito interpretativo.
La censura era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente indicati il contenuto della motivazione di primo grado e le critiche formulate in appello.
È stato richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la polizza non rientrasse tra gli strumenti finanziari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché investiva un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La corte d’appello lo aveva ritenuto applicabile al rapporto, qualificando la polizza come strumento finanziario; la Cassazione non ha riesaminato nel merito tale qualificazione.
La sua applicabilità è stata esclusa dalla corte territoriale in ragione della qualificazione del pegno come irregolare; la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile.
"in caso di inadempienza da parte del cliente ad un qualsiasi obbligo di pagamento derivantegli dalle concessioni garantite, la Banca, ai sensi dell’art. 1851 c.c., sarà tenuta a restituire al costituente, sia il cliente stesso, sia un terzo, solo la somma che eccederà l’ammontare del suo complessivo credito"
Il richiamo espresso alla norma nel contratto di pegno è stato valorizzato dal giudice di merito per qualificare il pegno come irregolare; la Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione dipendesse da un accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello è motivata per relationem alla decisione di primo grado, la censura di motivazione apparente è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la motivazione del primo giudice condivisa dal secondo giudice e le critiche svolte nell’atto di gravame; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto di clausole contrattuali o della qualificazione del rapporto, poiché l’interpretazione del contratto è, di regola, accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La Cassazione non può sostituire una diversa lettura della clausola a quella adottata dal giudice di merito quando la motivazione sia esistente e logicamente coerente, anche se sintetica; il sindacato di legittimità resta confinato al rispetto dei canoni ermeneutici e alla coerenza logica della motivazione.
- La qualificazione di una polizza unit linked come strumento finanziario o come contratto assicurativo dipende dal concreto contenuto della garanzia e dalla distribuzione del rischio di investimento; se il contratto non prevede un minimo garantito e il rischio grava integralmente sul contraente, il giudice di merito può valorizzare tale elemento nella qualificazione del rapporto.
- La natura del pegno su una polizza e la sua eventuale qualificazione come pegno irregolare dipendono dal contenuto del contratto e dal regime di disponibilità del bene dato in garanzia; tale accertamento, se fondato sull’interpretazione della clausola negoziale, non è normalmente sindacabile in cassazione come vizio di diritto.
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