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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16120/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, confermando in parte la pronuncia di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto provata la loro responsabilità per truffa aggravata (per aver simulato una retribuzione da distacco sindacale nell'ultimo anno di servizio, tramite falsi cedolini e versamenti contributivi fittizi, al fine di ottenere una integrazione dell'assegno pensionistico). I motivi di cassazione dedotti chiedevano: nullità per inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p.; errata interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 564/1996 e mancata considerazione di un parere tecnico (prof. Vianello); violazioni di norme procedurali e vizi di motivazione in relazione alla contestata mancata erogazione delle somme (anche per ipotesi di erogazioni in contanti); e infine richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 316-ter c.p. (anziché truffa) sostenendo l'assenza di artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi: non è stata ravvisata la nullità processuale denunciata (art. 521 c.p.p.), le censure sull'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. 564/1996 sono infondate poiché, secondo la giurisprudenza e la circolare INPS citata, l'integrazione contributiva richiede l'effettiva corresponsione degli emolumenti aggiuntivi; la memoria difensiva con parere (prof. Vianello) non introduceva elementi idonei a determinare nullità, specie in rito abbreviato; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulla base degli accertamenti (incluse verifiche bancarie) e la Cassazione non può riformare la valutazione di merito a mezzo di nuovo apprezzamento probatorio; infine la qualificazione per truffa aggravata è corretta poiché sono stati adottati artifici e raggiri (falsi cedolini, versamenti simulati) idonei a raggirare l'ente previdenziale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La condanna penale rimane quindi confermata e i ricorrenti perdono il gravame in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Norma che integra la fattispecie di truffa aggravata; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché vi è stata condotta con artifici e raggiri (falsi cedolini e versamenti) idonea a indurre in errore l'ente previdenziale.

  • art. 316-ter, cod. pen.

    Norma sull'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la Corte ha distinto detta fattispecie dalla truffa richiedendo, per quest'ultima, un "quid pluris" consistente in artifici/raggiri, che nel caso di specie sono stati ritenuti presenti.

  • art. 3, d.lgs. n. 564/1996

    Interpretato nel senso che l'integrazione contributiva per il calcolo dell'assegno pensionistico presuppone l'effettiva corresponsione degli emolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio e nella misura in cui siano stati effettivamente pagati.

  • art. 521 e art. 522, cod. proc. pen.

    Richiamati nella doglianza difensiva di nullità; la Corte ha ritenuto che non ricorra alcuna nullità per violazione di tali norme perché i fatti accertati corrispondono ai capi di imputazione e gli imputati hanno avuto piena possibilità di difesa.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti; contesto procedurale rispettato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Criterio di censura in cassazione relativo alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ricordato che la motivazione è sindacabile solo se l'errore è manifesto e non rappresenta una mera alternativa interpretativa.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la determinazione della condanna al pagamento di somme a titolo di responsabilità per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 192, comma 2; art. 533; art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in riferimento a presunte nullità o vizi nella raccolta e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto assorbenti le valutazioni di merito e non sussistenti nullità formali tali da determinare l'annullamento.

  • Circolare INPS n. 129/2019

    Richiamata in dottrina e dai giudici di merito per sostenere che l'integrazione contributiva richiede l'effettiva corresponsione degli emolumenti; la Corte ha ritenuto coerente l'uso di tale indirizzo interpretativo rispetto alla normativa applicabile.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle memorie difensive depositate in sede di giudizio; la Corte ha ricordato che l'omessa valutazione di una memoria non determina automaticamente nullità, ma può incidere sulla congruità della motivazione.

Massime di principio

  • Per ottenere in sede previdenziale un'integrazione dell'assegno pensionistico basata su "emolumenti aggiuntivi", tali emolumenti devono essere effettivamente corrisposti: mera dichiarazione o pattuizione non è sufficiente.
  • La differenza tra truffa aggravata e indebita percezione (art. 316-ter) risiede nella presenza di artifici o raggiri: falsi documenti e operazioni simulate possono integrare il "quid pluris" necessario per la truffa.
  • In sede di ricorso per cassazione il sindacato degli elementi di fatto e la valutazione della credibilità spettano ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesti o per errori di diritto.
  • Nel rito abbreviato e in generale, il deposito di pareri tecnici o memorie che introducono argomentazioni nuove non determina automaticamente nullità se non accompagnato da specifici effetti probatori che incidono sul diritto di difesa; tali elementi vanno tempestivamente prodotti e contestati nei gradi di merito.
  • La prova bancaria e gli accertamenti sulla tracciabilità delle somme hanno forte valore probatorio; la possibilità teorica di erogazioni in contanti deve essere adeguatamente documentata e compatibile con gli altri elementi di prova per prevalere sulla ricostruzione fondata su movimenti bancari.
  • Per essere accolte censure di vizio motivazionale in Cassazione è necessaria la dimostrazione di una illogicità manifesta e inconciliabile con i dati processuali, non la semplice proposizione di una ricostruzione alternativa plausibile.

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