DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 564
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto che disciplina l'accredito della contribuzione figurativa e la possibilità di riscatto/versamento volontario per periodi privi di copertura previdenziale decorrenti dal 1° gennaio 1997 (es. malattia, aspettativa per cariche elettive o sindacali, disoccupazione involontaria, formazione, studi, inserimento lavoro, intervalli per lavori stagionali/temporanei e tempi parziali). Stabilisce modalità di calcolo (versamento della riserva matematica) e condizioni procedurali; alcune norme sono state successivamente modificate o integrate da interventi normativi collaterali e da termini transitori per domande di accredito.
Contribuzione figurativa e riscatto di periodi non coperti ai fini pensionistici
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