Cassazione Civile, Ordinanza n. 04747/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un condomino ai sensi dell'art. 1137 c.c., di due deliberazioni assembleari del condominio con cui era stata approvata la creazione nel cortile condominiale di posti auto, aree per parcheggio di motociclette e rastrelliere per biciclette. La Corte d'appello aveva respinto l'appello contro il rigetto di primo grado. In cassazione il ricorrente aveva articolato sette motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova la domanda di aggravamento della servitù; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 132 comma 4 e 324 c.p.c. per avere attribuito efficacia di giudicato e rilevanza nel giudizio alla rinuncia alla domanda di aggravamento della servitù; (3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 1067 c.c. per il rigetto della domanda di accertamento dell'estensione del diritto di servitù e della riduzione dello spazio di manovra del carrello elevatore; (4) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697, 1067 e 1064 c.c. sulla pretesa inammissibilità della domanda relativa alle modalità di esercizio nel tempo della servitù; (5) nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione e omessa valutazione di documenti, capitoli di prova e di una precedente sentenza della Corte d'appello; (6) violazione degli artt. 112 e 136 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1064 c.c. per il rigetto della domanda di individuazione di uno spazio per il parcheggio temporaneo di un furgone e di un muletto; (7) violazione degli artt. 2697, 1064 comma 2, 1067 e 1068 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto che le proposte alternative spettassero esclusivamente all'assemblea. Nelle more del giudizio di cassazione il ricorrente è deceduto; i suoi eredi hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dal difensore, alla quale ha aderito il condominio resistente.
La decisione
Poiché la rinuncia al ricorso è intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale ed è stata accettata dal controricorrente, la Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, avendo le parti indicato le spese come compensate; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
costituisce il fondamento dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali contestate nel merito
richiamato nei motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione, omissione di pronuncia e qualificazione erronea della domanda
invocato per contestare l'affermata efficacia di giudicato su questioni ritenute già definite o rinunciate
richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento al contenuto della motivazione
invocato per sostenere l'intervenuto giudicato interno o esterno
richiamato dai motivi di ricorso in tema di onere della prova nelle domande relative alla servitù
richiamato in relazione al divieto di aggravamento della servitù
richiamato in relazione alle modalità di esercizio della servitù e alle facoltà del titolare
richiamato specificamente nel settimo motivo in tema di utilità e modalità di esercizio della servitù
richiamato nel settimo motivo in relazione alla regolazione della servitù
richiamato nel sesto motivo con riferimento alla portata della domanda e alla sua interpretazione
ha costituito la base per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso dopo la fissazione dell'adunanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che, in caso di rinuncia al ricorso, debba applicarsi l'ulteriore importo del contributo unificato
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando la rinuncia al ricorso per cassazione interviene dopo la comunicazione della fissazione dell'adunanza o dell'udienza di decisione, la Corte provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- Se alla rinuncia al ricorso aderisce il controricorrente, non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, specie ove le parti abbiano concordemente indicato la compensazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, senza una decisione nel merito delle censure formulate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04712/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04724/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04725/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →