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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21932/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di permuta del 6 agosto 1980 con il quale una società si impegnava a trasferire tre appartamenti in cambio del trasferimento di un fondo rustico. La società sosteneva che, non essendosi verificato il mutamento della potenzialità edificatoria del fondo alla data prevista per il definitivo, il promittente alienante dovesse stipulare il definitivo. Nel corso del giudizio una consistente porzione del terreno era stata espropriata dal Comune per la realizzazione di una scuola; la società aveva quindi chiesto la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. limitatamente alla parte residua del fondo, rivendicando anche le indennità di espropriazione e occupazione. La Corte d'appello ha negato l'ammissibilità della domanda sia per l'intervenuta espropriazione, che rendeva impossibile trasferire il bene promesso e ne escludeva la sostanziale identità con il bene residuo, sia perché la pretesa di far valere una scrittura integrativa del 13 maggio 1982 era stata introdotta tardivamente soltanto in memoria di replica, quindi inammissibilmente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1322 c.c., sostenendo che l'autonomia contrattuale delle parti, tramite la scrittura integrativa, consentiva di mantenere vivo il contratto anche in caso di espropriazione e di ottenere il trasferimento del bene residuo senza riduzione proporzionale della controprestazione; 2) violazione degli artt. 1152 e 2932 c.c. e omesso esame dell'assetto di interessi, lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente la disciplina pattizia delle sopravvenienze; 3) vizio di motivazione e travisamento dei fatti per non avere considerato la scrittura integrativa già in atti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici, non specifici e soprattutto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto sulla impossibilità giuridica di emettere una sentenza ex art. 2932 c.c. dopo l'espropriazione e sulla tardiva invocazione della scrittura del 1982, profilo processuale non adeguatamente censurato. È stato inoltre rilevato che il terzo motivo era formulato anche con riferimento a un vizio motivazionale non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura non colpiva la ratio della decisione di merito: la Corte d'appello aveva escluso la praticabilità dell'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dopo l'espropriazione di parte rilevante del bene, e aveva ritenuto inutilizzabile la scrittura integrativa del 13 maggio 1982 perché richiamata soltanto tardivamente in memoria di replica. La Cassazione ha ritenuto generiche le doglianze, carente la specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c. e non più configurabile il vizio motivazionale nei termini prospettati. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare l'autonomia negoziale e la possibilità di regolare convenzionalmente le sopravvenienze del rapporto.

  • art. 2932 c.c.

    L'esecuzione in forma specifica è ritenuta praticabile solo se il bene promesso è ancora giuridicamente trasferibile e sostanzialmente identificabile; l'espropriazione di parte rilevante del fondo ne impedisce l'utilizzo nel caso concreto.

  • art. 1152 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte ne ricavasse un autonomo principio decisivo nel caso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché il vizio motivazionale è stato prospettato secondo una formulazione non più vigente dopo la riforma del n. 5.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È richiesta specificità nella deduzione del contenuto degli atti e documenti richiamati; la mancata riproduzione della scrittura integrativa rende la censura inammissibile.

  • art. 190 c.p.c.

    Le memorie conclusionali e di replica servono a illustrare e replicare difese già svolte, non a introdurre questioni nuove o nuove conclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. presuppone che il bene promesso sia ancora trasferibile e che permanga una sostanziale identità tra il bene dedotto nel preliminare e quello oggetto della sentenza costitutiva; se una parte rilevante del bene è stata sottratta al patrimonio del promittente per espropriazione, il rimedio può risultare non praticabile.
  • In cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato la decisione su un preciso impedimento processuale o sostanziale, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre tesi di merito senza confutare quel decisivo fondamento.
  • La deduzione di un documento o di una pattuizione integrativa richiede specificità: il ricorrente deve indicarne e riprodurne il contenuto rilevante e spiegare in modo puntuale come esso incida sulla decisione impugnata.
  • Le memorie di replica non possono essere utilizzate per introdurre per la prima volta questioni nuove o per fondare nuove domande o conclusioni; la loro funzione è solo difensiva e illustrativa rispetto a questioni già ritualmente introdotte.
  • Il vizio di motivazione va prospettato secondo la disciplina vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; non è ammissibile invocare formule superate rispetto alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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