Cassazione Civile, Ordinanza n. 05688/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 promosso dal Ministero della Giustizia avverso un decreto della Corte d'appello che aveva riconosciuto a più istanti un ulteriore equo indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione (cd. "Pinto su Pinto"). Il Ministero sosteneva: (1) che non fosse indennizzabile il pregiudizio derivante dalla durata irragionevole di un processo Pinto, perché mancava una sofferenza effettiva e non era stata provata; (2) che, comunque, la domanda doveva essere esclusa per la natura bagattellare della pretesa oggetto del giudizio presupposto, essendo stato liquidato nel primo Pinto un importo di € 180 per ciascuno; (3) che la Corte territoriale avrebbe omesso motivazione sull'esclusione della presunzione di insussistenza del pregiudizio; (4) che era errata la liquidazione di € 240 per ciascun istante, superiore a quanto riconosciuto nel giudizio Pinto originario. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la domanda dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva l'inammissibilità in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo, aveva escluso la bagatellarità e aveva confermato la liquidazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che anche la durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione può generare un autonomo pregiudizio presunto, senza necessità di una prova specifica della sofferenza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la valutazione della bagatellarità non può fondarsi solo sul dato monetario o su un parametro estrinseco come la componente integrativa del reddito di cittadinanza, ma richiede una verifica complessiva della lite secondo un criterio obiettivo e soggettivo, tenendo conto anche delle effettive condizioni delle parti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
norma che regola l'opposizione nel procedimento Pinto; il provvedimento impugnato ne costituiva applicazione
prevede il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte richiama la disciplina dell'indennizzo e della presunzione di pregiudizio
art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001
prevede ipotesi tipiche di insussistenza del pregiudizio; la Corte afferma che l'irrisorietà della pretesa va valutata con criteri oggettivi e soggettivi
art. 1-ter, comma 6, l. n. 89/2001
rimedio preventivo richiamato dalla questione di legittimità costituzionale, la cui mancata attivazione non può più determinare inammissibilità nei termini dichiarati incostituzionali
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
la mancata contestazione della conformità della copia informale all'originale esclude l'improcedibilità del ricorso
richiamato dai motivi del ricorso in tema di onere della prova del pregiudizio e dei fatti ostativi all'indennizzo
evocato dal Ministero per sostenere che non sarebbe ammissibile una presunzione su una presunzione; la Corte esclude che vi sia praesumptio de praesumptio
richiamato nel terzo motivo per censurare l'asserita carenza di motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro processuale del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro processuale del ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 2 bis, comma 3, l. n. 89/2001
richiamato nel quarto motivo in tema di quantificazione dell'indennizzo
artt. 6, 13, 35 e 41 CEDU
richiamati dal ricorrente e dal giudice a quo nel contesto della disciplina dell'equa riparazione e della questione di costituzionalità
artt. 111 e 117 Cost.
parametri costituzionali invocati nella questione di legittimità costituzionale sull'assetto della legge Pinto
Massime di principio
- Il giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo è esso stesso un ordinario processo di cognizione e, come tale, può generare un autonomo pregiudizio da ritardo, normalmente presunto secondo l'id quod plerumque accidit, senza necessità di una prova specifica della sofferenza.
- Non si configura una "presunzione su presunzione" quando si riconosce che la durata irragionevole del giudizio Pinto produce un danno autonomo distinto da quello sofferto nel processo presupposto, perché i due pregiudizi hanno causa e oggetto differenti.
- Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio per pretesa di minima entità, la bagatellarità non può essere desunta solo da un importo monetario astratto o da una soglia rigida; occorre una valutazione complessiva della controversia.
- La verifica dell'irrisorietà della pretesa richiede un duplice parametro: uno oggettivo, relativo al valore del bene o del petitum, e uno soggettivo, relativo alle condizioni concrete delle parti.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente l'apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti quando esse siano rilevanti per escludere o confermare la presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata.
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