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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05688/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 promosso dal Ministero della Giustizia avverso un decreto della Corte d'appello che aveva riconosciuto a più istanti un ulteriore equo indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione (cd. "Pinto su Pinto"). Il Ministero sosteneva: (1) che non fosse indennizzabile il pregiudizio derivante dalla durata irragionevole di un processo Pinto, perché mancava una sofferenza effettiva e non era stata provata; (2) che, comunque, la domanda doveva essere esclusa per la natura bagattellare della pretesa oggetto del giudizio presupposto, essendo stato liquidato nel primo Pinto un importo di € 180 per ciascuno; (3) che la Corte territoriale avrebbe omesso motivazione sull'esclusione della presunzione di insussistenza del pregiudizio; (4) che era errata la liquidazione di € 240 per ciascun istante, superiore a quanto riconosciuto nel giudizio Pinto originario. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile la domanda dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma che prevedeva l'inammissibilità in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo, aveva escluso la bagatellarità e aveva confermato la liquidazione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che anche la durata irragionevole di un giudizio di equa riparazione può generare un autonomo pregiudizio presunto, senza necessità di una prova specifica della sofferenza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la valutazione della bagatellarità non può fondarsi solo sul dato monetario o su un parametro estrinseco come la componente integrativa del reddito di cittadinanza, ma richiede una verifica complessiva della lite secondo un criterio obiettivo e soggettivo, tenendo conto anche delle effettive condizioni delle parti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    norma che regola l'opposizione nel procedimento Pinto; il provvedimento impugnato ne costituiva applicazione

  • art. 2 l. n. 89/2001

    prevede il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte richiama la disciplina dell'indennizzo e della presunzione di pregiudizio

  • art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001

    prevede ipotesi tipiche di insussistenza del pregiudizio; la Corte afferma che l'irrisorietà della pretesa va valutata con criteri oggettivi e soggettivi

  • art. 1-ter, comma 6, l. n. 89/2001

    rimedio preventivo richiamato dalla questione di legittimità costituzionale, la cui mancata attivazione non può più determinare inammissibilità nei termini dichiarati incostituzionali

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    la mancata contestazione della conformità della copia informale all'originale esclude l'improcedibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi del ricorso in tema di onere della prova del pregiudizio e dei fatti ostativi all'indennizzo

  • art. 2727 c.c.

    evocato dal Ministero per sostenere che non sarebbe ammissibile una presunzione su una presunzione; la Corte esclude che vi sia praesumptio de praesumptio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per censurare l'asserita carenza di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro processuale del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro processuale del ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 2 bis, comma 3, l. n. 89/2001

    richiamato nel quarto motivo in tema di quantificazione dell'indennizzo

  • artt. 6, 13, 35 e 41 CEDU

    richiamati dal ricorrente e dal giudice a quo nel contesto della disciplina dell'equa riparazione e della questione di costituzionalità

  • artt. 111 e 117 Cost.

    parametri costituzionali invocati nella questione di legittimità costituzionale sull'assetto della legge Pinto

Massime di principio

  • Il giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo è esso stesso un ordinario processo di cognizione e, come tale, può generare un autonomo pregiudizio da ritardo, normalmente presunto secondo l'id quod plerumque accidit, senza necessità di una prova specifica della sofferenza.
  • Non si configura una "presunzione su presunzione" quando si riconosce che la durata irragionevole del giudizio Pinto produce un danno autonomo distinto da quello sofferto nel processo presupposto, perché i due pregiudizi hanno causa e oggetto differenti.
  • Ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio per pretesa di minima entità, la bagatellarità non può essere desunta solo da un importo monetario astratto o da una soglia rigida; occorre una valutazione complessiva della controversia.
  • La verifica dell'irrisorietà della pretesa richiede un duplice parametro: uno oggettivo, relativo al valore del bene o del petitum, e uno soggettivo, relativo alle condizioni concrete delle parti.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente l'apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti quando esse siano rilevanti per escludere o confermare la presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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