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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10113/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di diversi medici specializzati volta a ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il pagamento di somme corrispondenti all'adeguato trattamento economico che sarebbe dovuto spettare durante i corsi di specializzazione medica, quale conseguenza del tardivo e incompleto recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie in materia. La Corte d'appello aveva accolto solo alcune domande, ritenendo per due medici la sussistenza dell'equipollenza dei corsi frequentati rispetto a quelli considerati dalle direttive e, per una terza, la spettanza del diritto anche a chi fosse già iscritto al corso prima del 1 gennaio 1983 ma lo stesse ancora frequentando. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle direttive CEE, del d.lgs. n. 25 del 1991, dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell'art. 2043 c.c. e della giurisprudenza CGUE, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto il diritto nonostante i corsi di due specializzande fossero iniziati prima del termine di recepimento e nonostante il corso della terza fosse asseritamente estraneo all'ambito comunitario. I medici soccombenti in appello hanno proposto ricorsi incidentali per contestare la declaratoria di prescrizione, sostenendo che il loro diritto non fosse azionabile prima del riconoscimento espresso intervenuto nel 2005 o comunque che la prescrizione non potesse decorrere prima. Un ulteriore medico ha proposto ricorso incidentale successivo deducendo omessa pronuncia e violazione dell'art. 2935 c.c. e della legge n. 370 del 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che non conteneva una effettiva censura alla motivazione della sentenza impugnata e che, in parte, travisava i fatti di causa. Ha poi rigettato tutti i ricorsi incidentali: quello collettivo, perché la tesi secondo cui il diritto sarebbe divenuto azionabile solo con la sentenza delle Sezioni Unite del 2005 è logicamente incompatibile con la natura stessa dell'accertamento giudiziale di un diritto preesistente; e quello successivo, perché il primo motivo non denunciava realmente un vizio di omessa pronuncia ma solo una motivazione ritenuta insufficiente, mentre il secondo è stato ritenuto infondato poiché la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, secondo il consolidato orientamento di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti. È stato inoltre dato atto, per i ricorrenti incidentali, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; non per la ricorrente principale, in quanto amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • Direttiva CEE 75/362/CEE

    Richiamata come una delle fonti europee che imponevano l'adeguato trattamento economico per i medici in formazione e che non fu tempestivamente recepita.

  • Direttiva CEE 75/363/CEE

    Richiamata come fonte europea rilevante per il compenso dei medici specializzandi, assieme alle altre direttive del settore.

  • Direttiva CEE 82/76/CEE

    Considerata la direttiva riassuntiva delle precedenti e base dell'obbligo di adeguato trattamento economico; il diritto al risarcimento spetta anche per corsi iniziati prima del 1982-1983, nei limiti fissati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Indicato come intervento di recepimento tardivo e incompleto delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.

  • Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Ritenuto il momento dal quale i soggetti esclusi dalla sanatoria legislativa hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emesso altri atti di adempimento, con conseguente decorrenza da tale data della prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale quale norma risarcitoria, nel quadro della domanda di danno da inadempimento dello Stato al diritto UE.

  • art. 2935 c.c.

    Applicato per stabilire quando il diritto poteva essere fatto valere; la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui la pretesa è azionabile, individuato nel 27 ottobre 1999 per i soggetti non ricompresi nella sanatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato nei ricorsi per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale successivo per dedurre un preteso vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude che la doglianza sulla brevità della motivazione equivalga a una vera denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali soccombenti.

  • artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE

    Evocati per delimitare il requisito della specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri ai fini dell'operatività del principio affermato.

  • art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel ricorso incidentale successivo a sostegno della censura sulla decorrenza della prescrizione.

  • artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea

    Richiamati nel ricorso incidentale collettivo per contestare la decorrenza della prescrizione e la possibilità di azionare prima il diritto.

  • L. n. 370 del 1999

    Richiamata nel complesso come norma che ha parzialmente rimediato alla precedente inadempienza statale, ma con efficacia limitata ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

  • d.lgs. n. 25 del 1991

    Richiamato nel ricorso principale quale norma nazionale di recepimento delle direttive in tema di specializzandi.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee sui medici specializzandi spetta anche a chi era già iscritto a un corso prima del 1 gennaio 1983, ma solo dal 1 gennaio 1983 e fino al completamento della formazione, sempre che la specializzazione rientri tra quelle considerate dalle direttive o sia equipollente a quelle previste.
  • Ai fini della tutela del medico specializzando non è decisiva la sola identità nominale del corso rispetto all'elenco delle direttive, potendo rilevare l'equipollenza sostanziale tra corsi frequentati e specializzazioni indicate dalla normativa europea.
  • La prescrizione decennale della pretesa risarcitoria da mancato recepimento delle direttive sui medici specializzandi decorre, per i soggetti non beneficiari della sanatoria del 1999, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, poiché da quel momento il diritto era certamente azionabile e lo Stato aveva manifestato il definitivo mancato adempimento.
  • Non è configurabile una decorrenza della prescrizione solo dalla pronuncia giurisprudenziale che riconosce il diritto: l'accertamento giudiziale presuppone infatti che il diritto fosse già esistente e azionabile in precedenza.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a riprodurre la sentenza impugnata e a contrapporvi apoditticamente una diversa lettura dei fatti, senza una reale censura delle rationes decidendi.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare la mera sinteticità o insufficienza della motivazione, se non viene specificamente dedotta una reale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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