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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35614/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia riguarda il rilascio di beni originariamente concessi in comodato dal dante causa delle parti attrici al padre della ricorrente. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della convenuta al rilascio, ritenendo coperti da giudicato esterno, formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti, sia la natura di comodato del rapporto sia le eccezioni sollevate dalla convenuta, in particolare la contestazione della qualità di eredi del comodante in capo agli attori e l'eccezione di prescrizione del diritto di costoro a chiedere la restituzione. Con il primo motivo di ricorso la convenuta ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c., 34 c.p.c. e 2934 ss. c.c., sostenendo che nel precedente giudizio non vi fosse alcun giudicato sulla qualità di eredi del padre del comodante in capo ai Razzano, né sulla eventuale prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna, giacché in quel diverso processo gli attori avevano fatto valere la qualità di eredi della madre e non del padre. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2946, 1809 e 2909 c.c., contestando che fosse stato correttamente escluso il decorso della prescrizione dell'azione di restituzione e sostenendo che il termine non potesse decorrere dalla morte del comodante; secondo la ricorrente, l'inerzia dei successori del comodante avrebbe dovuto condurre a ritenere prescritto il diritto di chiedere il rilascio dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il comodato può essere validamente concesso da chi abbia la disponibilità di fatto della cosa, senza necessità di provarne la proprietà, e che l'azione di restituzione in questo tipo di rapporto è azione personale, distinta dalla rivendicazione. Ha ritenuto corretta la valorizzazione del giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti, giudicato che aveva già risolto la questione della natura del rapporto e, come conseguenza logico-giuridica necessaria, anche quella della legittimazione dei successori del comodante a pretendere la restituzione dei beni oggetto del medesimo comodato, rendendo irrilevante la contestazione sulla tempestiva accettazione dell'eredità paterna. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di cessazione del comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del possesso/detenzione della cosa da parte del comodatario o dei suoi eredi, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi originari in assenza di richiesta di rilascio da parte degli eredi del comodante; ha dunque confermato la correttezza della statuizione d'appello sull'intervenuto giudicato anche quanto alla prescrizione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la forza vincolante del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti su questioni decisorie rilevanti nel successivo giudizio

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato su questioni pregiudiziali, ma ritenuto non idoneo a scalfire la decisione impugnata

  • art. 2934 ss. c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione, ma la censura è stata respinta alla luce del giudicato e della disciplina del comodato

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per l'eccezione di prescrizione ordinaria dell'azione di restituzione, rigettata

  • art. 1809 c.c.

    richiamato per la disciplina della restituzione nel comodato e del rapporto tra comodante e comodatario/successori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chiunque abbia la disponibilità di fatto di un bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in comodato; in caso di cessazione del rapporto, chi ha concesso il bene è legittimato a chiederne la restituzione senza dover provare la proprietà, essendo sufficiente la prova della consegna e del rifiuto di restituzione.
  • L'azione di restituzione conseguente al comodato ha natura personale e si distingue dalla rivendicazione: non presuppone la prova rigorosa della titolarità dominicale in capo all'attore, ma l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'obbligo di ritrasferire il bene.
  • Il giudicato esterno su una questione decisa in un precedente giudizio tra le stesse parti preclude la riesame della medesima questione nel processo successivo, quando la decisione su un punto costituisca antecedente logico-giuridico necessario della statuizione finale.
  • Nel comodato, la morte del comodante o del comodatario non fa venir meno automaticamente il rapporto: se il detentore continua a mantenere il possesso/detenzione del bene e non interviene una richiesta di rilascio da parte degli eredi del comodante, il rapporto prosegue con gli originari obblighi e caratteristiche.
  • L'eccezione di prescrizione dell'azione di restituzione non può essere fondata su una ricostruzione che ignori la prosecuzione del rapporto di comodato e l'efficacia del giudicato formatosi sulla legittimazione degli aventi causa a richiedere il rilascio.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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