Cassazione Civile, Ordinanza n. 37715/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un componente del consiglio di amministrazione di una banca impugnava davanti alla Corte d'appello il provvedimento con cui Banca d'Italia gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, nel processo del credito, nella gestione di posizioni anomale e nella trasparenza verso la clientela. La Corte d'appello respingeva l'opposizione ritenendo che le contestazioni fossero specifiche, che la responsabilità fosse riferibile al consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri in base al concorso nell'illecito amministrativo, che sussistesse la colpa per omesso controllo e mancato intervento in presenza di segnali di allarme, e che la sanzione fosse proporzionata. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: mancanza di specificità e legalità della contestazione; difetto di motivazione sul giudizio di colpevolezza; erronea quantificazione della sanzione per mancata considerazione di criteri e circostanze attenuanti; omesso esame dell'attività rimediale svolta; omesso esame della circostanza relativa alle raccomandazioni della vigilanza e alle svalutazioni crediti; omesso esame del mancato aggiornamento del registro reclami e dell'asserita duplicazione di addebiti; carenza di motivazione sul punto. Si sosteneva inoltre che alcune violazioni fossero anteriori alla nomina del ricorrente ad amministratore delegato e che le irregolarità fossero imputabili al solo amministratore delegato o comunque non riferibili ai consiglieri privi di deleghe operative.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo infondati sia i vizi relativi alla contestazione e al principio di legalità sia quelli concernenti l'elemento soggettivo e la quantificazione della sanzione. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative bancarie, la responsabilità può essere imputata ai singoli componenti dell'organo collegiale per concorso nell'illecito quando la violazione derivi da omesso esercizio dei doveri di controllo e vigilanza; che la contestazione è sufficiente se consente una difesa effettiva, anche se non individua analiticamente la condotta di ciascun consigliere; che, per gli illeciti omissivi di pura condotta, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo e dei segnali di allarme, spettando agli incolpati dimostrare l'inesigibilità della condotta doverosa o di aver adottato misure idonee; che la motivazione sulla misura della sanzione era adeguata, fondata sulla gravità, durata e sistematicità delle irregolarità, sull'assenza di controlli e sulla rilevanza del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce la base della sanzione pecuniaria irrogata dall'autorità di vigilanza nei confronti dell'esponente bancario.
Richiamato dal ricorrente in tema di legalità della contestazione; la Corte ritiene comunque sufficiente l'indicazione degli addebiti e delle norme violate se idonea a consentire la difesa.
Per la colpevolezza dell'illecito amministrativo è sufficiente la prova della condotta in violazione di norme o doveri di prudenza; nei casi omissivi il trasgressore può andare esente solo provando l'inesigibilità della condotta dovuta.
In caso di concorso di più persone nell'illecito amministrativo, ciascuna soggiace alla sanzione salvo diversa previsione; la responsabilità del consiglio di amministrazione può riflettersi sui singoli componenti.
La quantificazione della sanzione deve tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
L'obbligo di contestazione è funzionale al diritto di difesa e si ritiene rispettato quando l'interessato sia posto in condizione di comprendere gli addebiti e difendersi efficacemente.
È richiamato come fase successiva del procedimento sanzionatorio rispetto alla contestazione, utile a salvaguardare il contraddittorio e la difesa.
Invocato dal ricorrente a tutela delle garanzie difensive nel procedimento sanzionatorio di vigilanza.
Fondamento dei doveri di organizzazione, controllo interno e contenimento del rischio creditizio in capo agli organi bancari.
I consiglieri, anche senza deleghe operative, devono agire in modo informato e monitorare l'andamento della gestione.
Richiamato per ribadire il dovere di vigilanza e di attivazione dei consiglieri di amministrazione.
art. 6, comma secondo, CEDU
La Corte esclude che la disciplina interna applicata nel caso contrasti con la presunzione di non colpevolezza.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge nei primi, secondo e terzo motivo di ricorso.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo per denunciare un vizio processuale/motivazionale del decreto.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte chiarisce che taluni doglianze erano in realtà di omessa pronuncia.
La Corte osserva che, quando il giudice affronta implicitamente la questione con una motivazione incompatibile con la tesi di parte, non ricorre omessa pronuncia.
Richiamato nel settimo motivo in combinazione con il vizio di motivazione/carenza del decreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative irrogate a esponenti bancari, la contestazione è sufficiente quando individua con chiarezza le violazioni, il periodo e il contesto fattuale, anche se non dettaglia analiticamente la condotta di ciascun componente dell'organo collegiale, purché consenta una difesa effettiva.
- La responsabilità dei singoli consiglieri di amministrazione può derivare dal concorso nell'illecito amministrativo quando l'illecito sia espressione dell'omesso esercizio dei doveri di organizzazione, controllo e vigilanza dell'organo collegiale.
- Per gli illeciti amministrativi omissivi di mera condotta, l'amministrazione deve provare l'elemento oggettivo, i segnali di allarme e la violazione dei doveri di controllo; spetta all'incolpato dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta o che essa fosse inesigibile.
- I consiglieri di amministrazione di una banca, anche se privi di deleghe operative, hanno un dovere autonomo di agire informati, monitorare la gestione e non limitarsi ad aderire passivamente alle indicazioni degli organi delegati o della capogruppo.
- Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, la gravità delle violazioni, la durata delle condotte, la sistematicità delle irregolarità, l'insufficienza dei controlli e l'entità del danno possono giustificare il mantenimento della sanzione anche se inferiore ai valori medi.
- L'allegata collaborazione successiva all'emersione delle irregolarità non esclude né attenua automaticamente la responsabilità quando sia tardiva e non abbia inciso sulla prevenzione o sull'interruzione delle violazioni.
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