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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31613/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una serie di cartelle di pagamento relative a pretese tributarie. In appello l'ufficio era risultato soccombente; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. I primi tre motivi riguardavano la dedotta nullità della sentenza per: (i) carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia, poiché le cartelle e gli eventuali vizi notificatori sarebbero stati imputabili solo al concessionario della riscossione; (ii) omessa pronuncia sulla eccepita carenza di legittimazione passiva, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; (iii) motivazione solo apparente o assente sul medesimo punto, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. Il quarto motivo censurava la motivazione della CTR in punto di prova della tempestiva notifica delle cartelle alla dante causa della contribuente, ritenuta insufficiente a fronte delle deduzioni e della documentazione prodotta dall'ufficio. Il quinto e il sesto motivo lamentavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita non proponibilità di un ricorso cumulativo contro cartelle diverse, con richiamo anche all'art. 19 d.lgs. 546/1992. Tuttavia, prima dell'esame nel merito dei motivi, la Corte ha rilevato che, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione e della Camera di commercio, l'atto di integrazione non risultava depositato nei termini; da ciò ha tratto l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché ha rilevato il mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, disposto con precedente ordinanza nei confronti dei soggetti rimasti intimati. In applicazione dell'art. 371-bis c.p.c., ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il fatto che l'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la legittimazione passiva spettasse solo al concessionario della riscossione nelle controversie relative alle cartelle e ai vizi imputabili a quest'ultimo.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per denunciare l'omessa pronuncia su eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo avverso più cartelle di pagamento.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento con cui la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari o comunque da evocare nel giudizio.

  • art. 371-bis c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare improcedibile il ricorso a causa del mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio entro il termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, richiamando la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la parte onerata deve depositare l'atto notificato entro il termine perentorio stabilito; in difetto, il ricorso è improcedibile ex art. 371-bis c.p.c.
  • L'improcedibilità derivante dal mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Nei giudizi in cui è parte un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, l'eventuale condanna alle spese non comporta l'applicazione automatica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, quando opera il meccanismo della prenotazione a debito.
  • Le censure su carenza di legittimazione passiva, omessa pronuncia e motivazione apparente restano assorbite se il ricorso viene dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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