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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da lavori di costruzione di un nuovo edificio in cemento armato commissionati da alcune comproprietarie, con progettazione e direzione dei lavori affidate a due tecnici, e con lo scavo affidato dall'impresa appaltatrice a una subimpresa. Durante lo sbancamento del terreno si verificò l'indebolimento del terrapieno a sostegno del muro dell'abitazione adiacente e, poco dopo, il crollo di parte di tale abitazione, poi demolita per ragioni di sicurezza. Le proprietarie dell'immobile crollato agirono contro progettisti e imprese. In primo grado fu accertata una responsabilità concorrente dei progettisti per non avere indicato le cautele specifiche da adottare nello sbancamento e delle imprese esecutrici, oltre a un concorso di colpa delle attrici per pregresse carenze strutturali dell'edificio. In appello la decisione fu parzialmente riformata: uno dei progettisti fu esonerato, l'altro rimase responsabile, e venne in gran parte accolto l'appello incidentale delle proprietarie. L'erede del progettista rimasto soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione/nullità per asserita pronuncia oltre la domanda, perché il Tribunale avrebbe attribuito responsabilità per omessa indicazione delle cautele nel progetto anziché per omessa vigilanza in cantiere; 2) violazione degli artt. 163 c.p.c. e 1176 c.c. per ultra petizione e erronea qualificazione della condotta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata redazione del Piano di Sicurezza Operativo, che secondo la ricorrente era necessario e causalmente rilevante; 4) violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. per avere imputato al dante causa una responsabilità contrattuale riferita alla progettazione, quando il danno sarebbe dipeso da omissioni nella fase esecutiva e dal mancato rispetto di obblighi di legge da parte di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la domanda di merito era formulata in termini generali contro tutti i convenuti per i rispettivi titoli di responsabilità, sicché il giudice di primo grado poteva individuare il titolo della responsabilità del progettista sulla base del fatto allegato e accertato in causa, senza incorrere in ultrapetizione o in difetto di motivazione. Ha inoltre ritenuto che la responsabilità fosse stata affermata non su fatti nuovi, ma su un fatto già allegato dalle attrici e vagliato dal consulente tecnico. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui miravano a una diversa ricostruzione del nesso causale, attività preclusa in sede di legittimità; infondati nella parte in cui lamentavano carenza motivazionale, perché la Corte territoriale aveva comunque spiegato, sia pure indirettamente, che il Piano di Sicurezza Operativo omesso non aveva inciso causativamente, poiché le cause del crollo erano state individuate nella scarsa cautela durante lo sbancamento e nella mancata indicazione, in sede di progettazione, delle cautele specifiche da adottare. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità, ma escluso perché la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente, anche se sintetica e indiretta

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre l'erronea delimitazione della domanda, ma la Corte ha ritenuto che le allegazioni fossero sufficienti a consentire l'individuazione del titolo di responsabilità

  • art. 1176 c.c.

    richiamato quale parametro della diligenza professionale; la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione della responsabilità professionale sulla base del fatto allegato e accertato

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere la natura contrattuale della responsabilità del professionista; la Corte non ha ravvisato errore nell'affermazione della responsabilità contrattuale nei limiti del fatto allegato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione quando, a fronte di una domanda di responsabilità formulata in termini generali e riferita al fatto storico allegato e istruito, individua d'ufficio il corretto titolo giuridico della responsabilità sulla base delle allegazioni di parte e degli accertamenti tecnici acquisiti in causa.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione non sussiste se la decisione, pur sintetica o indiretta, rende comprensibile la ragione per cui il fatto invocato dalla parte è stato ritenuto giuridicamente irrilevante o causalmente non decisivo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa ricostruzione del nesso causale o dei fatti decisivi, quando i giudici di merito abbiano già effettuato un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione.
  • La responsabilità del professionista può essere affermata in relazione a omissioni progettuali specificamente allegate e accertate, anche se la parte attrice abbia inizialmente enfatizzato un diverso profilo di colpa, purché il fatto storico fonte di responsabilità sia rimasto quello dedotto in giudizio.
  • L'omissione di un adempimento organizzativo o di sicurezza non è di per sé causalmente decisiva se il giudice del merito, con accertamento di fatto, attribuisce l'evento ad altre condotte concretamente individuate come causa del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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