Cassazione Civile, Ordinanza n. 26285/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una società creditrice. La società fallita e la socia hanno proposto reclamo deducendo, da un lato, l'assenza di uno stato di insolvenza e, dall'altro, la mancanza di legittimazione attiva della creditrice istante, sostenendo che il credito posto a base dell'istanza fosse ancora seriamente contestato in un giudizio pendente dinanzi ad altro tribunale. In cassazione la socia ha denunciato violazione degli artt. 5 e 6 l.fall. e degli artt. 2729 e 1243 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe affermato l'insolvenza e la legittimazione a chiedere il fallimento sulla base di un solo provvedimento monitorio/ordinatorio, senza accertare in modo certo l'esistenza del credito, e avrebbe dato rilievo decisivo al rigetto, da parte del giudice di merito del giudizio pendente, della richiesta di consulenza tecnica contabile e di differimento della causa a precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'esistenza del controcredito opposto in compensazione è controversa in un giudizio pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure giudiziale, perché essa presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice investito della relativa domanda e non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di altro giudizio non ancora definitivo. Ha inoltre giudicato generica la censura relativa alla mancata ammissione della CTU e alla mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché non indicava in che modo l'istruttoria omessa avrebbe potuto condurre a un diverso esito decisorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 5 e 6
Richiamati come norme sulla dichiarazione di fallimento e sui relativi presupposti, ma il ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte ha reputato corretto l'accertamento compiuto dai giudici di merito sulla base del credito posto a fondamento dell'istanza.
Invocato dalla ricorrente, ma senza incidenza decisiva nel giudizio di legittimità, poiché la censura è stata respinta come manifestamente infondata.
La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito; non è ammissibile quando l'esistenza del controcredito dipenda dall'esito di un separato giudizio non definitivo.
Provvedimento richiamato come base della pretesa creditoria, nel contesto del giudizio pendente tra le parti.
Richiamati nel provvedimento del giudice di merito per la verifica dei presupposti del credito azionato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di compensazione giudiziale, il giudice non può pronunciare la compensazione quando l'esistenza del controcredito opposto sia ancora controversa in un giudizio pendente e non sia stata accertata con decisione definitiva.
- La compensazione ex art. 1243, comma 2, c.c. richiede che il controcredito sia accertabile nel giudizio in cui viene fatta valere; non può poggiare su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un altro processo non concluso.
- La censura di omesso espletamento di attività istruttoria è inammissibile o comunque infondata se formulata in modo generico e senza indicare specificamente quale decisiva ricaduta avrebbe avuto sull'esito della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la valutazione del giudice di merito: occorre aggredire la ratio decidendi con una critica puntuale e decisiva.
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