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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26285/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su ricorso di una società creditrice. La società fallita e la socia hanno proposto reclamo deducendo, da un lato, l'assenza di uno stato di insolvenza e, dall'altro, la mancanza di legittimazione attiva della creditrice istante, sostenendo che il credito posto a base dell'istanza fosse ancora seriamente contestato in un giudizio pendente dinanzi ad altro tribunale. In cassazione la socia ha denunciato violazione degli artt. 5 e 6 l.fall. e degli artt. 2729 e 1243 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe affermato l'insolvenza e la legittimazione a chiedere il fallimento sulla base di un solo provvedimento monitorio/ordinatorio, senza accertare in modo certo l'esistenza del credito, e avrebbe dato rilievo decisivo al rigetto, da parte del giudice di merito del giudizio pendente, della richiesta di consulenza tecnica contabile e di differimento della causa a precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'esistenza del controcredito opposto in compensazione è controversa in un giudizio pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure giudiziale, perché essa presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice investito della relativa domanda e non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di altro giudizio non ancora definitivo. Ha inoltre giudicato generica la censura relativa alla mancata ammissione della CTU e alla mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché non indicava in che modo l'istruttoria omessa avrebbe potuto condurre a un diverso esito decisorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 5 e 6

    Richiamati come norme sulla dichiarazione di fallimento e sui relativi presupposti, ma il ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte ha reputato corretto l'accertamento compiuto dai giudici di merito sulla base del credito posto a fondamento dell'istanza.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma senza incidenza decisiva nel giudizio di legittimità, poiché la censura è stata respinta come manifestamente infondata.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito; non è ammissibile quando l'esistenza del controcredito dipenda dall'esito di un separato giudizio non definitivo.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Provvedimento richiamato come base della pretesa creditoria, nel contesto del giudizio pendente tra le parti.

  • artt. 633 e 634 c.p.c.

    Richiamati nel provvedimento del giudice di merito per la verifica dei presupposti del credito azionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di compensazione giudiziale, il giudice non può pronunciare la compensazione quando l'esistenza del controcredito opposto sia ancora controversa in un giudizio pendente e non sia stata accertata con decisione definitiva.
  • La compensazione ex art. 1243, comma 2, c.c. richiede che il controcredito sia accertabile nel giudizio in cui viene fatta valere; non può poggiare su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un altro processo non concluso.
  • La censura di omesso espletamento di attività istruttoria è inammissibile o comunque infondata se formulata in modo generico e senza indicare specificamente quale decisiva ricaduta avrebbe avuto sull'esito della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contestare in astratto la valutazione del giudice di merito: occorre aggredire la ratio decidendi con una critica puntuale e decisiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompensazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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