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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05184/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa, poi fallita, un avviso di accertamento IRPEF 2011 per maggior reddito di partecipazione ritenuto derivante da utili extracontabili societari. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva annullato l'accertamento, valorizzando l'annullamento dell'avviso emesso verso la società. La CTR aveva confermato, osservando che l'accertamento societario era stato annullato, senza attendere la definitività della relativa decisione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c., 295 c.p.c., 39 D.Lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., 19 e 36 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'annullamento dell'avviso societario non poteva automaticamente spiegare effetti sull'accertamento del reddito del socio, poiché il giudizio sulla pretesa nei confronti della società non era ancora definito con giudicato e, perciò, il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il processo o comunque verificare la reale definitività e il contenuto della decisione pregiudicante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, al momento della decisione della CTR, non esisteva una pronuncia definitiva e neppure una decisione sul merito dell'avviso emesso verso la società idonea a costituire un vero giudicato pregiudicante. Ha quindi affermato che la CTR avrebbe dovuto chiarire le ragioni della mancata sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, essendo la decisione sulla causa pregiudicante ancora non definitiva e, secondo quanto richiamato, non ancora definita nel merito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come norma processuale per dedurre la nullità della sentenza impugnata

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato può spiegare effetti preclusivi solo se la decisione pregiudicante è definitiva e sostanziale

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria opera in presenza di una causa pregiudicante ancora pendente nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può disporre sospensione facoltativa oppure proseguire

  • art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultra/extra petizione nella decisione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per carenza motivazionale

  • artt. 19 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel motivo come norme del processo tributario asseritamente violate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    citato nel testo anche con correzione della forma, quale base della sospensione necessaria per pregiudizialità

Massime di principio

  • Nel rapporto tra giudizio tributario sul socio e giudizio sull'accertamento emesso verso la società a ristretta base partecipativa, l'effetto pregiudicante dell'avviso societario sull'accertamento del socio presuppone una decisione definitiva e sostanziale sulla pretesa societaria, non essendo sufficiente un annullamento non definitivo o meramente procedurale.
  • L'annullamento dell'avviso societario produce effetti preclusivi nei confronti del socio solo se interviene con sentenza passata in giudicato e per ragioni di merito; se l'annullamento riguarda vizi del procedimento, manca un giudicato sostanziale idoneo a incidere automaticamente sull'accertamento del socio.
  • In presenza di un rapporto di pregiudizialità nel processo tributario, il giudice della causa dipendente deve valutare se la causa pregiudicante sia ancora pendente o sia stata definita con sentenza non passata in giudicato; in quest'ultimo caso può scegliere tra sospensione facoltativa e prosecuzione del giudizio, motivando la scelta.
  • Non è corretta la conferma automatica dell'annullamento dell'accertamento del socio sulla sola base dell'annullamento dell'accertamento societario quando la statuizione sulla società non sia ancora definitiva e non vi sia stato un vaglio di merito della pretesa erariale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostulante
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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