Cassazione Civile, Ordinanza n. 25818/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per l'anno 2010, per un importo di euro 2.264,76. Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto, perché la notifica era intervenuta oltre cinque anni dalla scadenza del termine di versamento. Il tribunale aveva accolto il ricorso e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito e valorizzando, tra l'altro, la dichiarazione dei redditi e l'incertezza sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato la proroga del termine di versamento disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione; pertanto la richiesta del 4 luglio 2016 avrebbe interrotto utilmente il termine quinquennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, in materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che rileva anche l'eventuale differimento di tale termine disposto normativamente. Poiché per l'anno 2010 il termine era prorogato al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione da una scadenza anteriore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che dovrà riesaminare il merito della controversia alla luce del principio di diritto indicato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica elaborazione interpretativa della Corte su tale norma.
Invocato dall'INPS a sostegno della dedotta sospensione della prescrizione; la Corte però decide la controversia sulla diversa questione della decorrenza del termine di prescrizione, senza soffermarsi in modo autonomo su questa norma.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Norma istitutiva della gestione separata e del relativo obbligo contributivo, richiamata per individuare il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei versamenti contributivi e fiscali.
Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione collegata al termine di versamento delle somme dovute.
D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1
"Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
La Corte ha ritenuto che questa proroga del termine di versamento sposti in avanti anche il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non già da una data astratta o indipendente dal differimento eventualmente previsto da norme speciali.
- Se un provvedimento normativo proroga il termine per il versamento dei contributi o delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, tale proroga incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- Quando la decisione di merito omette di considerare una proroga normativa del termine di versamento, la declaratoria di prescrizione può risultare erronea e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame del merito.
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