Cassazione Penale, Sentenza n. 1801/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Milano, della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente, difeso dall'avv. Maria Rosaria Brancaccio, ha proposto sei motivi: vizio di motivazione nel riconoscimento della qualità di amministratore di fatto; errata applicazione della legge fallimentare e carenza motivazionale circa gli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta patrimoniale (ruolo di Gennari nelle tre operazioni immobiliari e consapevolezza del carattere fraudolento); mancata indicazione della specifica condotta e della somma sottratta (circa 3 milioni di euro); travisamento della prova e carenza motivazionale sulla bancarotta documentale e sul dolo specifico; richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice ex art. 217 L.F. con conseguente prescrizione; censura del trattamento sanzionatorio non adeguato tenuto conto di fidejussioni personali e mancanza di volontà di danneggiare i creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure prevalentemente tendenzialmente rivalutative del merito e quindi non ammissibili in sede di legittimità, confermando che la motivazione delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello, in conformità) era congrua e logica. La Corte ha confermato l'applicazione del principio che riconosce la responsabilità penale dell'amministratore di fatto in ragione dell'esercizio concreto di funzioni gestorie (richiamo ad art. 2639 c.c. e giurisprudenza consolidata), ha ritenuto adeguatamente provati gli elementi di bancarotta patrimoniale e documentale (in particolare l'omessa o parziale consegna della documentazione contabile e operazioni distrattive quali cessioni senza congruo corrispettivo e pagamenti non dovuti), e ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice. Ha inoltre rigettato le obiezioni relative alla quantificazione delle somme imputate poiché la responsabilità era stata accertata in termini di gestione concorrente e piano distrattivo complessivo. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo il ricorso affetto da profili di colpa, ha disposto il versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.00.
Norme richiamate
La Corte estende il principio di equiparazione tra titolo formale e esercizio effettivo della funzione: chi esercita in concreto le funzioni tipiche dell'amministratore (amministratore di fatto) risponde penalmente come l'amministratore di diritto
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
art. 216, comma primo, lett. b), legge fall.
Distinzione tra occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico); la sentenza ritiene integrata la fattispecie di bancarotta documentale con rappresentazione di occultamento/parziale consegna e irregolare tenuta
Norma richiamata dalla difesa per chiedere riqualificazione a bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto infondata la riqualificazione perché le operazioni sono state giudicate parte di un piano distrattivo e non semplici scelte imprenditoriali imprudenti
Criteri legali per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha graduato la pena tenendo conto del ruolo gestorio e dei precedenti, nella discrezionalità propria del giudice
Disposizione che impone la condanna alle spese e consente la comminazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per liquidare €3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il merito: i motivi che si limitano a riproporre valutazioni probatorie già decise dai giudici di merito sono inammissibili.
- La conformità tra primo e secondo grado ("doppia conforme") rafforza la tenuta motivazionale e rende più difficile l'ammissibilità di censure di travisamento della prova; il ricorrente deve indicare omissioni probatorie decisive avvenute in sede di appello per essere esaminato in Cassazione.
- Per qualificare una persona come amministratore di fatto è sufficiente dimostrare l'esercizio concreto e continuativo di funzioni gestorie: anche un atto particolarmente significativo può essere decisivo se provato.
- La bancarotta documentale richiede attenzione alla distinzione tra occultamento (dolo specifico) e fraudolenta tenuta/irregolare tenuta (dolo generico); la prova della parziale o omessa consegna della documentazione e delle annotazioni false può integrare responsabilità documentale.
- Le garanzie personali (fidejussioni) prestate dagli amministratori non escludono automaticamente il dolo rispetto a operazioni distrattive poste in essere dalla società: rileva l'effetto dell'atto sulla massa creditoria e l'esistenza di un piano distrattivo.
- Quando la responsabilità è riconosciuta in concorso e per co-gestione complessiva, non è necessario che la sentenza ricostruisca e quantifichi separatamente ogni singola condotta distrattiva attribuita al singolo imputato.
- Sulle questioni di pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; le contestazioni sulla congruità della pena richiedono un confronto puntuale e motivato con le ragioni adottate dal giudice di merito per essere accolte in Cassazione.
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