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Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 252/2023, del 15.05.2023 e pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di euro 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 252/2023, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare euro 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 l. n. 107/2015. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre richiesto il pagamento degli interessi legali. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 3 gennaio 2024, la notificazione del titolo all'Amministrazione il 2 dicembre 2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento di euro 1.500,00 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata respinta la domanda relativa agli interessi legali, poiché il titolo giudiziale oggetto di ottemperanza non aveva disposto il pagamento di tali interessi e il giudice dell'ottemperanza non può estendere il contenuto precettivo del giudicato. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell'istanza della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il bonus "Carta del Docente", costituente il titolo sostanziale della pretesa riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Subordina la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato, in via analogica, per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione della condanna pecuniaria entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può riconoscere interessi o altre voci non previste dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e alla presentazione di un'apposita istanza della parte.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, con facoltà di delega, e deve provvedere all'esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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