Cassazione Penale, Sentenza n. 29094/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e pornografia minorile. I fatti, ricostruiti dai giudici di merito, riguardavano una relazione di convivenza in cui l'imputato avrebbe sottoposto la compagna a umiliazioni, minacce, percosse e imposizioni sessuali non consensuali dal 2018 al 2023; l'avrebbe inoltre costretta a procurargli cocaina e avrebbe indotto la figlia minorenne della compagna a inviargli immagini e video sessualmente espliciti, con minacce di interrompere sostegni economici. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla responsabilità per tutti i reati, contestando l'attendibilità della persona offesa e sostenendo che si trattasse di conflittualità di coppia priva di coartazione; quanto alla violenza sessuale, si deduceva la mancanza di minacce e la presunta complicità/consenso della vittima; quanto alla pornografia minorile, si negava la prova dell'utilizzazione della minore e delle aggravanti; quanto alla costrizione a commettere reato, si sosteneva che l'acquisto di droga fosse finalizzato al consumo comune; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando incensuratezza, comportamento processuale e mancata denuncia della vittima; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato assorbimento dei maltrattamenti nella violenza sessuale e sull'entità degli aumenti per continuazione; 4) vizio di motivazione sulla responsabilità civile e sulla provvisionale di 30.000 euro, ritenuta eccessiva e non sorretta da prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul merito della ricostruzione probatoria e sull'attendibilità della persona offesa sollecitassero una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità; ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo analitico e coerente, valorizzando dichiarazioni della vittima, testimonianze, video, chat e riscontri documentali. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché l'incensuratezza da sola non è sufficiente e mancavano elementi positivi. Quanto al rapporto tra maltrattamenti e violenza sessuale, ha affermato che l'assorbimento opera solo in caso di piena coincidenza delle condotte, mentre qui i maltrattamenti comprendevano anche ulteriori condotte vessatorie autonome. Ha ritenuto infondato il motivo sugli aumenti per continuazione, reputando congrua la pena. Infine, ha dichiarato non impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione sulla provvisionale, trattandosi di decisione discrezionale e meramente delibativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, da liquidarsi in sede competente.
Norme richiamate
richiamato come base del delitto di maltrattamenti in famiglia contestato e confermato nei giudizi di merito
richiamato come base del delitto di violenza sessuale; l'assorbimento nei maltrattamenti è escluso solo se le condotte sono pienamente coincidenti e strumentali alla violenza sessuale
richiamato tra i capi di imputazione, per violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
richiamato come base del delitto di pornografia minorile contestato
art. 609-ter, n. 5-quater, c.p.
richiamato come aggravante applicata alla pena base per la violenza sessuale
art. 602-ter, terzo e quarto comma, c.p.
richiamato nel ricorso quale riferimento alle aggravanti della pornografia minorile, ma la Corte non ne fa applicazione diretta nel dispositivo
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto legittimo anche in assenza di elementi positivi
richiamato come parametro di commisurazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche
richiamato per la disciplina della continuazione e per il cumulo degli aumenti di pena
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato quale parametro di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato quale parametro di ricorso per vizio di motivazione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o dell'attendibilità probatoria
richiamati per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
richiamato nel finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione
non citato espressamente nel testo fornito come norma numerata, ma il tema trattato è la valutazione della prova dichiarativa; tuttavia, per coerenza con il divieto di invenzione, non viene assunto come norma citata
Massime di principio
- Il giudizio di attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta manifeste contraddizioni, congetture o illogicità evidenti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità anche senza riscontri esterni, purché il giudice motivi in modo approfondito sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto; gli eventuali riscontri possono essere qualsiasi elemento idoneo a escludere intenti calunniatori.
- Imprecisioni, progressive emersioni del racconto o singole smentite non rendono automaticamente inattendibile la persona offesa, specie nei contesti di violenza domestica o sessuale, dove la dinamica di disvelamento può essere graduale.
- Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dalla violenza sessuale quando, accanto agli atti sessuali imposti, risultano ulteriori e autonome condotte vessatorie abituali, come ingiurie, minacce, percosse e restrizioni della libertà personale.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; l'incensuratezza, da sola, non basta più a giustificare la concessione della diminuente.
- La statuizione sulla provvisionale è, di regola, non censurabile con ricorso per cassazione perché ha natura discrezionale, delibativa e provvisoria, essendo destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del danno.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituzione del giudizio di merito con una diversa lettura delle prove.
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