Sentenza del 27/04/2022 n. 13223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR denunciandone la nullità per motivazione meramente apparente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la CTR ha semplicemente riprodotto o richiamato per relationem la motivazione del giudice di prime cure con la formula generica "La Commissione condivide e conferma..." senza esaminare criticamente i motivi di appello con cui l'Amministrazione contestava la valutazione dei fatti e del diritto effettuata in primo grado. L'Agenzia aveva dedotto specifiche censure sull'omessa/insufficiente motivazione e sull'erronea valutazione del dato fattuale e normativo; la CTR non ha dato alcuna risposta a tali critiche. In secondo luogo l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione del D.P.R. 917/1986 art.109, comma 5 e del D.P.R. 633/1972 art.19 (motivo comunque assorbito dalla Corte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo a motivazione apparente/omessa, ritenendo che la CTR non abbia svolto un autonomo processo deliberativo né esaminato le critiche mosse dall'Amministrazione, ed ha cassato la sentenza impugnata. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alle norme tributarie indicate. Ha disposto il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione e ha demandato a quest'ultima di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio di motivazione apparente o omessa è rilevante in cassazione: la Corte accoglie il ricorso quando la motivazione d'appello si limiti a riprodurre o richiamare la decisione di primo grado senza svolgere un autonomo esame critico dei motivi di gravame.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato dal ricorso con riferimento a presunte violazioni di norme tributarie, ma nel caso concreto la questione è stata dichiarata assorbita in ragione dell'accoglimento del motivo di motivazione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiede che la motivazione esprima le ragioni della decisione; la sentenza di appello non può limitarsi ad una generica condivisione per relationem della sentenza di primo grado senza motivazione autonoma.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5
Norma sostanziale richiamata nel gravame (censura di violazione/falsa applicazione) ma non esaminata dalla Corte di legittimità, dato che il motivo è stato assorbito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Norma richiamata nel motivo assorbito; la cassazione non è entrata nel merito della sua applicazione per effetto dell'accoglimento del primo motivo procedurale.
Cass. civ., sez. lav./ord. (giurisprudenza citata) - Cass. 18/06/2018 n. 16057; Cass. 25/10/2018 n. 27112; Cass. 05/08/2019 n. 20883
Giurisprudenza di legittimità che statuisce il principio secondo cui la sentenza di appello motivata per relationem, con generica adesione alla motivazione di primo grado senza esame critico dei motivi di gravame, integra motivazione apparente o omessa ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.4, e giustifica la cassazione con rinvio.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può limitarsi a trascrivere o richiamare per relationem la motivazione del giudice di primo grado con formule generiche di condivisione: è necessario un autonomo processo deliberativo e almeno un esame sintetico dei motivi di gravame.
- Se l'appellante contesta la motivazione di primo grado nei punti decisivi, il giudice d'appello è tenuto a rispondere specificamente a quelle censure; l'omessa risposta configura vizio rilevabile in cassazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
- La sussistenza del vizio di motivazione porta ordinariamente alla cassazione con rinvio ad altra composizione per garantire un nuovo esame, senza che la Corte di legittimità entri nel merito sostanziale delle questioni non adeguatamente trattate.
- Quando in cassazione è prospettata una questione sostanziale (es. violazione di norme tributarie) ma il motivo procedurale di motivazione viene accolto, le questioni sostanziali possono risultare assorbite e saranno esaminate dal giudice adito in sede di rinvio.
- Per le parti: nell'impugnazione d'appello conviene formulare chiaramente e dettagliatamente le censure sulla motivazione e richiedere espressamente che il giudice d'appello risponda punto per punto; per il giudice d'appello è buona prassi motivare almeno sinteticamente il rigetto di ciascun motivo principale di gravame.
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