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Sentenza

Sentenza del 27/04/2022 n. 1905 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cancelleria Commissione tributaria - Difensore costituito - Sentenza primo grado - Mancata comunicazione dispositivo - Non rileva - Efficacia comunicazione - Natura informativa/dichiarativa - Rileva - Impugnazione tardiva appello - Rimessione in termini - Esclusione - Difensore costituito - Ignoranza processo - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Inammissibilità appello - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione tardiva dell'appello per mancato ricevimento del dispositivo della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha dedotto che la Cancelleria della Commissione tributaria non abbia comunicato il dispositivo, sostenendo che ciò giustifichi la rimessione in termini.

La decisione

Il giudice ha escluso la rimessione in termini e dichiarato l'appello inammissibile. È stato affermato che la mancata comunicazione da parte della Cancelleria ha natura puramente informativa/dichiarativa e non esonera il difensore costituito dall'obbligo di attivarsi per verificare l'andamento del procedimento. L'impugnazione tardiva è ammissibile solo se il ricorrente prova l'ignoranza del processo, ossia l'inesistenza di qualsiasi conoscenza dovuta a nullità della notificazione del ricorso o della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; tale onere probatorio non è stato assolto nel caso in esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92

    La comunicazione di cui al comma ha valenza informativa/dichiarativa e la sua mancata esecuzione non legitima automaticamente la rimessione in termini per il difensore costituito.

  • d.lgs. 546/92

    art. 59, comma 1, lett. b)

    Indica i termini per l'impugnazione; l'appello tardivo, salvo casi di effettiva ignoranza del processo comprovata, è inammissibile.

  • Cass. n. 5946/17 (giurisprudenza richiamata)

    Conferma il principio secondo cui la decadenza dai termini processuali non è considerata 'incolpevole' per il solo fatto della mancata comunicazione della cancelleria; l'onere di vigilare grava sul difensore costituito e l'ignoranza del processo deve essere provata per ottenere la rimessione.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria ha natura informativa: non esonera il difensore costituito dall'obbligo di controllare lo stato del procedimento.
  • La rimessione in termini per appello tardivo è possibile solo se il ricorrente dimostra l'ignoranza effettiva del processo (es. nullità della notifica del ricorso o della comunicazione dell'udienza).
  • L'onere probatorio della presunta ignoranza del processo incombe sul ricorrente/appellante; mere asserzioni di mancata ricezione non sono sufficienti.
  • Nei casi in cui sia costituito un difensore, questi deve attivarsi periodicamente per verificare l'esistenza di atti processuali a sua insaputa; l'inadempimento della cancelleria non vale di per sé a giustificare la tardività.
  • In situazioni analoghe, prima di chiedere la rimessione in termini è necessario raccogliere e documentare elementi probatori sulla nullità delle notifiche o sulla totale mancanza di conoscenza del procedimento.

Testo integrale

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