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Sentenza

Sentenza del 27/04/2022 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI - Sussiste - A decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI anno 2019 relativo alla piattaforma petrolifera E.: contestazione della legittimità dell'imposizione comunale sul bene sito in mare territoriale (mancanza di potere impositivo comunale sul mare), mancanza del presupposto impositivo e dell'iscrivibilità in catasto, applicabilità della disciplina speciale sui rigassificatori, esenzione delle componenti impiantistiche ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, inidoneità della piattaforma a fruire dei servizi comunali ai fini TASI, motivazione dell'atto contraddittoria e sanzioni irrogate in presenza di quadro normativo incerto.

La decisione

La CTR ha parzialmente accolto l'appello di E.: ha confermato la tassabilità della struttura principale della piattaforma (la piattaforma a 8 gambe, le cabine elettriche e il modulo alloggi) ai fini IMU e TASI sulla base dei valori indicati nell'avviso, ma ha riconosciuto l'esenzione dall'imposizione per le componenti tecniche e i macchinari funzionali al processo produttivo (pompe, motori, gru, alternatori, serbatoi, separatori, ecc.) ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, escludendoli dalla base imponibile. Ha inoltre respinto le altre censure dell'appellante (assenza di potere impositivo comunale, inapplicabilità analogica della norma sui rigassificatori, non imputabilità della TASI per mancata fruizione di servizi comunali, effetto del giudicato su precedenti sentenze e incostituzionalità). Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. L. 157/2019)

    A decorrere dal 2020 istituisce l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle piattaforme; conferma implicitamente che per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme erano assoggettate a IMU/TASI.

  • art. 1, comma 21, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Esclude dalla stima catastale e quindi dalla base imponibile delle imposte locali i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo (componenti impiantistiche 'imbullonate'), che vanno esclusi dal valore imponibile.

  • art. 29 Codice della Navigazione

    I beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili ai beni del demanio marittimo e, quindi, le strutture stabilmente infisse possono rientrare nella nozione di fabbricato soggetto a imposizione locale entro il mare territoriale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 3, art. 5 comma 3)

    Disciplina i fabbricati ai fini ICI/IMU e i criteri di determinazione della base imponibile; richiamata per individuare la metodologia di valutazione degli immobili speciali non iscritti in catasto.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 3 (conv. L. 214/2011)

    Rinvio alle regole di valorizzazione del D.Lgs. 504/1992 per la determinazione della base imponibile delle categorie particolari; utilizzato per il calcolo del valore delle piattaforme non iscritte in catasto.

  • art. 1, comma 728, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

    Disciplina speciale per rigassificatori: tassa solo la porzione destinata ad usi abitativi/civili; non estensibile per analogia alle piattaforme petrolifere.

  • art. 52 D.Lgs. 446/1997

    Attribuisce ai regolamenti comunali la disciplina applicativa dei tributi locali nell'ambito dei limiti posti dalla legge statale; utile per ricordare la competenza comunale gestionale su IMU.

  • Principi costituzionali (art. 117 e art. 119 Cost.)

    Confermano che lo Stato determina elementi essenziali dei tributi e che gli enti locali possono avere tributi propri derivati; coerente con attribuzione dell'IMU/IMPI e con gestione comunale del gettito nel rispetto della legge statale.

  • Cass. civ. Sez. V, sent. 24-02-2016, n. 3618

    Giurisprudenza di legittimità che riconosce la potestà impositiva dei comuni sui beni infissi nel fondo del mare territoriale fino a 12 miglia, assimilandoli a fabbricati soggetti a imposta.

  • Cass. civ. Sez. V, sent. 27-06-2005, n. 13794

    Precedente orientamento che individua competenza comunale anche per strutture su lidi/demanio e riconduce l'individuazione del Comune per le concessioni demaniali.

Massime di principio

  • Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme offshore rientrano nella disciplina ordinaria IMU/TASI e possono essere imposte dal Comune relativo al tratto di mare territoriale (fino a 12 miglia) in cui insistono, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
  • Dal 2020 l'IMPI è il tributo speciale che sostituisce le altre imposizioni immobiliari locali sulle piattaforme marine, con regole e attribuzione del gettito dettate dalla legge statale.
  • Le componenti tecniche e i macchinari funzionali al processo produttivo (componenti 'imbullonate') sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 e vanno scorporati dal valore dell'immobile ai fini IMU/TASI.
  • La sussistenza del potere impositivo comunale sul mare non richiede una norma esplicita che crei un 'mare comunale'; il principio è che il territorio statuale è suddiviso in Comuni e le strutture infisse nel fondo marino possono essere attribuite al Comune competente.
  • Le discipline speciali per altri impianti (es. rigassificatori) non sono automaticamente estendibili alle piattaforme petrolifere per analogia; occorre verifica legislativa specifica.
  • La TASI richiede il principio del beneficio ma, in concreto, il titolare della piattaforma e gli operatori connessi possono essere considerati fruitori indiretti dei servizi comunali, giustificando l'imposizione.
  • Per invocare il giudicato nel processo tributario è necessario identità di soggetto, di oggetto e di annualità; sentenze su annualità diverse o su tributi differenti non impediscono nuovi accertamenti per annualità successive o soggetti diversi.

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