Sentenza del 27/04/2022 n. 1891 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Attività verifica - Presunzione società fatto - Società accertata - Opposizione giudiziale - Rapporto giuridico dedotto - Pluralità soggetti coinvolti - Rileva - Giudice tributario - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Primo grado - Contraddittorio processuale - Omessa regolare integrazione - Rileva - Nullità assoluta sentenza - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la configurabilità di una "società di fatto" accertata dall'ente impositore durante l'attività di verifica. La questione sostanziale è se l'accertamento debba essere valutato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella pluralità che compone la società di fatto, essendo il rapporto giuridico dedotto in giudizio di natura tale che la decisione non può conseguire il suo scopo se non resa verso tutti i partecipanti.
La decisione
Il giudice ha rilevato che sussiste il litisconsorzio necessario: la sentenza di primo grado resa senza la regolare integrazione del contraddittorio (ossia senza chiamare in giudizio tutti i soggetti coinvolti nella società di fatto) è affetta da nullità assoluta. Tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; conseguentemente la sentenza va annullata per nullità e il processo deve essere rinnovato con la regolare integrazione delle parti necessarie.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
L'art. 14 è richiamato in relazione al principio del litisconsorzio necessario: la norma viene interpretata nel senso che, oltre ai casi espressamente previsti, il litisconsorzio è necessario quando per la natura del rapporto e la situazione comune a più soggetti la decisione non può raggiungere il suo scopo se non resa nei confronti di tutti; la violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio.
Cassazione, sent. n. 23261/2018
Conferma il principio secondo cui, in presenza di accertamenti che concernono società di fatto o situazioni plurime strutturalmente comuni, è necessario chiamare tutti i soggetti coinvolti; altrimenti la decisione è viziata da nullità.
Cassazione, sent. n. 24025/2018
Ribadisce che l'omessa regolare integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario determina la nullità assoluta della pronuncia e che tale nullità può essere rilevata d'ufficio.
Cassazione, sent. n. 14227/2020
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio: la decisione sul fondamento di una situazione comune a più soggetti richiede il coinvolgimento di tutti i partecipanti, pena la nullità dell'atto decisorio.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore accerta l'esistenza di una "società di fatto", la controversia va esperita nei confronti di tutti i soggetti coinvolti: si configura un litisconsorzio necessario.
- Se il giudizio è stato svolto senza chiamare tutti i soggetti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta e tale nullità è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
- Il giudice tributario deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza del litisconsorzio necessario prima di decidere sulla controversia che riguarda rapporti strutturalmente comuni a più soggetti.
- In presenza di pluralità di soggetti la valutazione deve accertare se la decisione possa conseguire il proprio scopo limitandosi a poche parti o se necessita della partecipazione di tutti; in quest'ultimo caso va disposta l'integrazione del contraddittorio.
- Se la nullità è rilevata, la conseguenza ordinaria è l'annullamento della pronuncia impugnata e il rinvio per nuovo giudizio con la regolare integrazione delle parti necessarie.
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