Sentenza del 27/04/2022 n. 303 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Causa-674/20 - Mercato interno - Articolo 114, paragrafo 2, TFUE - Esclusione delle disposizioni tributarie - Direttiva 2000/31/CE - Servizi della società dell'informazione - Commercio elettronico - Portale telematico di intermediazione immobiliare - Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) - Esclusione del settore tributario - Normativa regionale relativa a un'imposta sugli esercizi ricettivi turistici - Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all'amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta - Articolo 56 TFUE - Insussistenza di discriminazione - Insussistenza di restrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 che, per gli esercizi ricettivi turistici situati nella Regione di Bruxelles-Capitale, impone agli intermediari (es. portali telematici di intermediazione immobiliare) di comunicare, su richiesta scritta dell'amministrazione tributaria regionale e a pena di ammenda, i dati del gestore e i recapiti delle strutture turistiche, nonché il numero di pernottamenti e delle unità abitative gestite nell'anno precedente. Airbnb sosteniva che tale obbligo rientrasse nella direttiva sul commercio elettronico e fosse incompatibile con la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE).
La decisione
La Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 12 sia inscindibile dalla normativa tributaria regionale e quindi ricada nel "settore tributario" escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico). Inoltre la Corte ha concluso che, comunque, una normativa che impone a tutti gli intermediari, indipendentemente dallo Stato di stabilimento e dalle modalità di prestazione, l'obbligo di fornire tali informazioni su richiesta non è discriminatoria né incompatibile con l'art. 56 TFUE: l'obbligo è giustificato dall'esigenza di esatta riscossione delle imposte, gli oneri aggiuntivi sono proporzionati e non creano di per sé una restrizione della libera prestazione dei servizi.
Norme richiamate
Direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)
articolo 1, paragrafo 5, lettera a); articolo 15, paragrafo 2; considerandi 12, 13, 21
La disposizione esclude dal campo di applicazione il "settore tributario" in senso ampio; norme inscindibili da una normativa fiscale rientrano quindi nell'esclusione. L'art.15(2) (obbligo di comunicare informazioni alle autorità) non è applicabile se la normativa è tributaria e quindi esclusa dalla direttiva.
Direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)
Non è stata possibile una valutazione piena della sua applicabilità per carenza di precisazioni del giudice nazionale; in ogni caso la direttiva non si applica al settore fiscale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
articolo 56; articolo 114, paragrafo 2
Art.114(2) indica l'esclusione delle disposizioni fiscali dal ravvicinamento legislativo; l'obbligo tributario regionale, applicato indistintamente a operatori stabiliti in vari Stati, non costituisce restrizione né discriminazione rispetto all'art.56 se proporzionato e non volto a disciplinare le condizioni di prestazione del servizio.
Massime di principio
- Una norma che impone agli intermediari di fornire dati alle autorità ai fini dell'identificazione dei soggetti debitori e della determinazione della base imponibile è, se inscindibile dalla legge che disciplina l'imposta, da considerare norma tributaria e quindi fuori dal campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.
- Obblighi informativi rivolti in modo generale a tutti gli operatori che svolgono attività su un territorio non sono automaticamente discriminatori: se applicati indistintamente indipendentemente dal luogo di stabilimento e dalle modalità tecniche di prestazione, sono compatibili con la libertà di prestazione (art.56 TFUE), purché proporzionati.
- Un onere amministrativo più gravoso per i portali digitali rispetto ad altri intermediari può riflettere semplicemente il maggior numero di transazioni e non integra di per sé una discriminazione o una restrizione vietata.
- Misure volte all'esatta riscossione delle imposte sono legittime e non rientrano nella disciplina dell'e-commerce quando sono inscindibili dalla normativa fiscale; tuttavia devono rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione e tener conto delle garanzie procedurali e di protezione dei dati.
- In situazioni analoghe, le autorità nazionali/regionali possono richiedere dati agli intermediari per finalità fiscali; gli operatori interessati dovrebbero verificare che le richieste siano specifiche, giustificate, proporzionate e conformi alle regole sulla protezione dei dati, nonché ricorrere ai rimedi nazionali per contestare e ottenere chiarimenti procedurali.
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