Sentenza del 27/04/2022 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
ICI - Inagibilità immobile - Principio di buona fede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per le annualità 2014-2016. Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento sostenendo l'esenzione come istituto pubblico/paritario o, per alcuni immobili, l'inagibilità o l'utilizzo per funzioni religiose; inoltre impugnava le sanzioni per mancata dichiarazione/omesso versamento per assenza di colpevolezza e per applicazione erronea del cumulo giuridico.
La decisione
Appello parzialmente accolto: riconosciuta l'esenzione/beneficio limitatamente agli immobili adibiti a convitto/educandato e la riduzione per immobile dichiarato inagibile (applicazione dell'art. 8 co.1 d.lgs. 504/1992, riduzione del 50% anche senza istanza del contribuente poiché lo stato era già documentalmente noto al Comune). Le sanzioni sono state mitigate/rideterminate alla luce dell'assenza di colpevolezza e del criterio mitigatore giurisprudenziale; le spese del giudizio di appello compensate tra le parti. Restano invece legittimi gli accertamenti per gli immobili dati in locazione o destinati ad attività lucrative, per i quali l'esenzione non è stata riconosciuta.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8 co. 1
riduzione dell'imposta per immobili inagibili nella misura del 50%
La riduzione del 50% per inagibilità si applica anche senza richiesta del contribuente se lo stato di inagibilità è documentalmente noto al Comune in base al principio di collaborazione e buona fede.
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 7 co. 1 lett. i
esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 co.1 lett. c) del TUIR
L'esenzione IMU/TASI si applica solo se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi (ente non commerciale e uso esclusivo con modalità non commerciali); l'onere di dichiarazione serve a permettere al Comune i necessari riscontri.
Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), comma 719 richiamato (legge 147/2013)
l'ente non commerciale presenta la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica
Prevede obbligo dichiarativo specifico per fruire delle esenzioni; omissione della dichiarazione può ostacolare il riscontro dell'ente impositore salvo fatti già noti al Comune.
D.M. n. 200/2012
Indica requisiti gestionali e di funzionamento per le scuole paritarie e contribuisce a dimostrare il requisito soggettivo non lucrativo dell'istituto.
Legge 8 marzo 2000 n. 62
Norma sulle scuole paritarie: il rispetto dei requisiti previsti può supportare la qualificazione dell'ente come non commerciale ai fini dell'esenzione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 5 e art. 12 co. 5
Art. 5 richiamato in tema di mancanza di colpevolezza nelle sanzioni; art. 12 co.5 riguarda il cumulo giuridico delle sanzioni. La giurisprudenza applicata limita il cumulo in base alla natura delle violazioni (omissione dichiarativa vs omesso pagamento).
Cass. civ., Sez. Trib., 21/09/2016, n. 18453 (giurisprudenza citata)
Principio che la riduzione per inagibilità si applica anche senza istanza del contribuente quando l'inagibilità è documentalmente nota al Comune per il principio di collaborazione e buona fede.
Ordinanza Sez. 6-5 n. 24649/2017 e Ordinanza Sez. 5 n. 8148/2019 (giurisprudenza citata)
Chiarimenti sul cumulo giuridico e sulla non applicabilità della continuazione per violazioni che si esauriscono nell'omesso pagamento; indicano criteri per la determinazione e il cumulo delle sanzioni.
Massime di principio
- Se lo stato di inagibilità di un immobile è già documentalmente noto al Comune (es. ordinanza di sgombero), la riduzione dell'imposta prevista per inagibilità si applica anche senza specifica istanza del contribuente, per effetto del principio di buona fede e collaborazione.
- Le esenzioni IMU/TASI per enti non commerciali richiedono due condizioni principali: requisito soggettivo (ente non commerciale) e requisito oggettivo (utilizzo esclusivo con modalità non commerciali). La prova va fornita dal contribuente, ma non può essere richiesta quando il fatto è già noto e documentato dall'ente impositore.
- L'omessa presentazione della dichiarazione di esenzione può precludere il riconoscimento automatico del beneficio se il Comune non è messo in condizione di effettuare i necessari riscontri; pertanto è consigliabile adempiere all'obbligo dichiarativo per gli immobili per i quali si chiede l'esenzione.
- Gli immobili dati in locazione o utilizzati con finalità lucrative non beneficiano dell'esenzione anche se la gestione complessiva dell'ente è non lucrativa. Occorre valutare caso per caso l'uso concreto dell'immobile.
- Le sanzioni tributarie possono essere mitigate o escluse quando manca colpevolezza del contribuente (es. omissione non rilevante quando il dato è noto al Comune). Inoltre, il cumulo delle sanzioni va valutato secondo i criteri giurisprudenziali: non sempre è applicabile la continuazione tra diverse annualità o tra omissione dichiarativa e omissione di pagamento.
- In procedimenti simili, è utile documentare preventivamente lo stato degli immobili (ordinanze, certificazioni di inagibilità, contratti di locazione) e presentare la dichiarazione IMU/TASI con indicazione puntuale degli immobili per i quali si richiede esenzione, per evitare contestazioni e agevolare i controlli comunali.
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