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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1479/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, contestando la sussistenza e la gravità indiziaria con riguardo a: 1) l'accusa di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 416-bis) per carenza di affectio societatis e inesistenza di un centro organizzativo; 2) plurime imputazioni di spaccio per presunta inidoneità dei riconoscimenti fotografici e videoriprese; 3) detenzione/porto di armi per mancata prova della effettiva e stabile disponibilità; 4) tentato omicidio per insufficienza di riscontri sulla partecipazione/mandato; 5) esclusione dell'associazione minore ex art. 74, comma 6 DPR 309/1990; 6) infondatezza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 per possibile stato di soggezione/estorsione da parte del clan dominante; 7) carenza delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive. Denunciano altresì la presunta omessa valutazione delle deduzioni difensive contenute in memoria.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto le censure, in massima parte, generiche e dirette a rinnovare le tesi difensive già esaminate dal Tribunale, senza individuare argomenti decisivi non valutati. Sul merito la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, descrivendo una consolidata piazza di spaccio (denominata "della sposa") con punto di riferimento in vico Canale Taverna Penta, l'operatività sistematica tramite vedette e contatti telefonici, l'operatività di più soggetti e ingenti introiti giornalieri. Ha ritenuto attendibili i riconoscimenti fotografici e i riscontri tratti da videoriprese, intercettazioni e tabulati telefonici. Ha ritenuto provata la disponibilità/uso di armi sulla base delle riprese e della partecipazione allo scontro a fuoco, nonché l'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa di tentato omicidio in reazione alla precedente sparatoria e al summit tra vertici del clan. Ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità ex art. 74, comma 6 DPR 309/1990 e ha ritenuto fondata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, non risultando dimostrata compiutamente una sottoposizione estorsiva che escluda la finalità agevolatrice verso il clan. Ha confermato l'attualità delle esigenze cautelari alla luce della presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p., del ruolo apicale degli imputati, della continuità del pericolo e dei precedenti. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto configurata l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base dell'assetto organizzativo, della divisione dei compiti, della continuità operativa e della produzione di profitti elevati; è stato inoltre richiamato il consolidato criterio giurisprudenziale per attestare affectio societatis

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata applicata perché i ricorrenti avrebbero agevolato il clan camorristico (intese per la 'protezione' della piazza), e la Corte ha ritenuto che le erogazioni di proventi e la convergenza di interessi giustificassero la finalità di ausilio al sodalizio; la tesi difensiva sull'eventuale estorsione non è stata ritenuta dimostrata

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La Corte ha escluso l'assimilazione dell'assetto a una associazione di lieve entità, sia per gli ingenti quantitativi giornalieri di droga movimentati sia per la presenza di una struttura stabile e presidiata (piazza di spaccio) incompatibile con la lieve entità

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione prevista ha rilievo nel giudizio sulle esigenze cautelari connesse al reato associativo; la Corte ha confermato che questa presunzione, insieme a fatti concreti (ruolo apicale, precedenti, continuità), giustifica la custodia in carcere

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    I giudici di merito hanno valutato le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, reiterazione del reato), ritenendo inefficaci misure meno afflittive; la Corte ha confermato la legittimità di tale valutazione

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (richiamato nei precedenti giurisprudenziali)

    Richiamato in giurisprudenza per delimitare la rilevanza delle condotte e della gravità ai fini della distinzione tra lieve entità e condotte più gravi; nel caso è stato argomentato che i fatti eccedono l'ambito di cui all'art.73 comma 5

Massime di principio

  • Le censure generiche che si limitano a riproporre le tesi difensive già valutate sono inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente l'argomento decisivo che il giudice non ha valutato
  • Una piazza di spaccio stabile e presidiata (vedette, punti di consegna ricorrenti, elevati introiti giornalieri) è elemento forte per qualificare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per escludere l'ipotesi di lieve entità ex art. 74 DPR 309/1990
  • Riconoscimenti fotografici e identificazioni da videoriprese non sono automaticamente inidonei: la loro attendibilità va valutata nel contesto probatorio complessivo (intercettazioni, tabulati, conoscenza degli indagati da parte degli operanti)
  • L'uso o la detenzione di armi può essere desunto da videoriprese che mostrino passaggi d'arma, gesti coerenti con il possesso o l'impiego in uno scontro a fuoco; la prova può essere costituita da elementi indiziari concatenati
  • La qualificazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 richiede elementi che colleghino l'attività degli indagati all'agevolazione di un clan; la mera erogazione di somme può, se inserita in un quadro di protezione e intese, giustificare l'aggravante
  • In materia di misure cautelari, la presunzione prevista per il reato associativo (art. 275 c.3) unita a fatti concreti (ruolo, precedenti, continuità criminale) rende difficilmente sostituibile la custodia in carcere con misure meno afflittive
  • In sede di legittimità il sindacato sui fatti è limitato: è necessario indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non chiedere semplicemente una diversa valutazione dei fatti

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