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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di differenze contributive alla Gestione commercianti. L'Istituto sosteneva che, oltre ai redditi derivanti dall'attività d'impresa familiare per la quale l'interessato e i suoi coadiutori erano già iscritti, dovessero essere assoggettati a contribuzione anche i redditi percepiti in qualità di soci/amministratori di una società a responsabilità limitata. La Corte d'appello aveva invece annullato l'avviso, ritenendo non imponibili ai fini contributivi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990, censurando l'esclusione dalla base imponibile contributiva dei redditi da partecipazione societaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale deve computare nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente definiti, cioè quelli derivanti da attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando tale partecipazione non si accompagni a prestazione di attività lavorativa. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. n. 438/1992

    è la norma invocata dall'INPS per sostenere l'assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti dal soggetto iscritto alla Gestione commercianti; la Corte ne esclude l'applicazione ai redditi di capitale da mera partecipazione societaria

  • l. n. 233/1990

    richiamata in connessione con l'art. 3-bis l. n. 438/1992 quale disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986

    è richiamato per definire i redditi d'impresa rilevanti ai fini dell'imponibile contributivo, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e del rinvio del deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione degli esercenti attività commerciale, vanno inclusi nella base imponibile i redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
  • Non possono essere assoggettati alla contribuzione previdenziale i meri redditi di capitale percepiti per la partecipazione a una società di capitali, quando tale partecipazione non sia accompagnata da effettiva prestazione lavorativa.
  • La mera qualità di socio di società di capitali non basta, da sola, a fondare l'imponibilità contributiva dei relativi proventi nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su un'erronea estensione dell'imponibile contributivo a redditi non riconducibili all'attività imprenditoriale o lavorativa tutelata, la censura è infondata se quei redditi sono di natura meramente patrimoniale o finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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