Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di differenze contributive alla Gestione commercianti. L'Istituto sosteneva che, oltre ai redditi derivanti dall'attività d'impresa familiare per la quale l'interessato e i suoi coadiutori erano già iscritti, dovessero essere assoggettati a contribuzione anche i redditi percepiti in qualità di soci/amministratori di una società a responsabilità limitata. La Corte d'appello aveva invece annullato l'avviso, ritenendo non imponibili ai fini contributivi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990, censurando l'esclusione dalla base imponibile contributiva dei redditi da partecipazione societaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale deve computare nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente definiti, cioè quelli derivanti da attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando tale partecipazione non si accompagni a prestazione di attività lavorativa. Di conseguenza ha rigettato il ricorso, compensando le spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma invocata dall'INPS per sostenere l'assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti dal soggetto iscritto alla Gestione commercianti; la Corte ne esclude l'applicazione ai redditi di capitale da mera partecipazione societaria
richiamata in connessione con l'art. 3-bis l. n. 438/1992 quale disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti
è richiamato per definire i redditi d'impresa rilevanti ai fini dell'imponibile contributivo, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e del rinvio del deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione degli esercenti attività commerciale, vanno inclusi nella base imponibile i redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
- Non possono essere assoggettati alla contribuzione previdenziale i meri redditi di capitale percepiti per la partecipazione a una società di capitali, quando tale partecipazione non sia accompagnata da effettiva prestazione lavorativa.
- La mera qualità di socio di società di capitali non basta, da sola, a fondare l'imponibilità contributiva dei relativi proventi nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su un'erronea estensione dell'imponibile contributivo a redditi non riconducibili all'attività imprenditoriale o lavorativa tutelata, la censura è infondata se quei redditi sono di natura meramente patrimoniale o finanziaria.
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