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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13988/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale di una società in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci due rimesse affluite su un conto corrente ordinario intrattenuto con la banca nel periodo sospetto, e per ottenere la restituzione delle somme ritenute revocabili. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inefficaci due bonifici del 28 dicembre 2011 e del 24 febbraio 2012, condannando la banca alla restituzione di parte dell’importo complessivo ritenuto revocabile. In appello la banca sosteneva, da un lato, che la prima rimessa era un bonifico e non un’anticipazione o un’operazione riconducibile a precedente provvista, e che la seconda era transitata su un conto attivo, quindi non poteva integrare una rimessa revocabile; dall’altro, contestava l’impostazione della corte territoriale che aveva ritenuto irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e aveva valorizzato la sola incidenza delle rimesse sull’esposizione debitoria complessiva. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione degli artt. 67, commi 2 e 3, lett. b), e 70 l.fall., sostenendo che le rimesse erano intervenute su conto attivo e che, quindi, non avevano ridotto un’esposizione debitoria né avevano avuto funzione solutoria; inoltre censurava la motivazione della sentenza per non aver chiarito il criterio logico seguito e per aver attribuito rilevanza a una generica esposizione debitoria complessiva senza indicare il meccanismo che rendeva i bonifici revocabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la disciplina dell’art. 67 l.fall. sulle rimesse in conto corrente non consente di prescindere dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa: sono revocabili solo le rimesse che costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili, mentre le rimesse su conto attivo non hanno funzione di pagamento e non sono revocabili. Ha inoltre chiarito che la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria opera come fatto impeditivo, da allegare e provare a carico della banca convenuta in revocatoria. La sentenza di merito è stata inoltre censurata perché la motivazione non consentiva di comprendere quale fosse l’esposizione debitoria complessiva, in che modo le rimesse l’avessero incisa, e per quale ragione le stesse potessero essere qualificate come pagamenti revocabili.

Norme richiamate

  • art. 67, commi 2 e 3, lett. b), l. fall.

    La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente presuppone che la rimessa sia un pagamento di credito liquido ed esigibile, dunque su conto scoperto; la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria è un fatto impeditivo dell’inefficacia, che deve essere allegato e provato dalla banca.

  • art. 70 l. fall.

    Opera quale norma sul limite quantitativo del credito restitutorio per i pagamenti revocabili e per i rapporti continuativi e reiterati, ma non trasforma in autonoma fattispecie revocatoria le rimesse su conto corrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e delle memorie delle parti.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato per il concetto di conto corrente ordinario, quale fonte di un credito esigibile in base alle annotazioni contabili.

  • art. 166, comma 3, lett. b), CCII

    art. 166, comma 3, lett. b), CCII

    Richiamato come conferma dell’impostazione secondo cui la non durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione opera come fatto impeditivo della revocabilità.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la verifica decisiva non è solo la presenza di afflussi nel periodo sospetto, ma la loro effettiva natura di pagamento di un debito liquido ed esigibile; se la rimessa affluisce su un conto attivo, manca in radice la funzione solutoria.
  • L’art. 67 l.fall. non introduce, per le rimesse in conto corrente, una fattispecie autonoma sganciata dalla nozione di pagamento revocabile: il comma 3, lett. b), opera come disciplina di esenzione/fatto impeditivo rispetto alla revocabilità del comma 2.
  • La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria non è un elemento costitutivo dell’azione revocatoria, ma un fatto impeditivo dell’inefficacia, da allegare e provare dal convenuto, cioè dalla banca.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie continua a essere rilevante: solo le prime possono integrare pagamenti revocabili; le seconde, in quanto destinate a ripristinare la provvista, non assumono di per sé funzione satisfattiva.
  • La motivazione della decisione di merito deve consentire di ricostruire il nesso tra rimessa, esposizione debitoria e revocabilità; una motivazione che si limiti a formule generiche sull’"esposizione debitoria complessiva" è insufficiente se non chiarisce il meccanismo concreto che rende il versamento revocabile.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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