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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione, tra il 22 gennaio 2007 e il 23 marzo 2011, di contratti di lavoro a progetto tra una lavoratrice e un consorzio di bonifica poi soppresso e posto in liquidazione. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimi tali contratti, disponendone la conversione in rapporto a tempo indeterminato e condannando il consorzio al pagamento di differenze retributive. La Corte d’appello ha in parte riformato la decisione, confermando però l’illegittimità dei contratti a progetto e ordinando la riammissione in servizio della lavoratrice presso il consorzio subentrante, ritenuto cessionario ex art. 2112 c.c. dei rapporti già facenti capo al consorzio soppresso. Il consorzio subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, assumendo che la decisione alterasse l’assetto di interessi definito dal decreto regionale istitutivo e soppressivo dei consorzi; 2) difetto di legittimazione passiva, poiché i contratti erano stati sottoscritti dal commissario regionale e dal commissario liquidatore del consorzio soppresso; 3) violazione dell’art. 2112 c.c., contestando il proprio subentro nei rapporti di lavoro; 4) nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra affermazione del subentro e riconoscimento di una residua capacità del consorzio in liquidazione; 5) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla sottoscrizione dei contratti e alla pretesa conservazione dei rapporti in capo alla gestione liquidatoria; 6) violazione della disciplina sui contratti a progetto, sostenendo la genuinità dei progetti e quindi la natura autonoma del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo integrasse un vero vizio di giurisdizione, osservando che la Corte territoriale non aveva annullato, modificato o disapplicato il provvedimento amministrativo regionale, ma aveva solo interpretato quel provvedimento ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’individuazione del cessionario del rapporto di lavoro. Ha poi ritenuto inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché diretti a censurare un accertamento di fatto e la valutazione delle risultanze del decreto regionale e degli assetti successori tra consorzi, attività riservata al giudice di merito e sorretta da motivazione congrua e non illogica. Ha infine dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, perché la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sulla non genuinità dei contratti a progetto e sulla riconducibilità del rapporto a subordinazione, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Nessuna spesa è stata liquidata perché le intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente incardinati in queste norme sono stati ritenuti, in concreto, non idonei a superare il perimetro del sindacato di legittimità, perché rivolti a contestare valutazioni di fatto o un’asserita questione di giurisdizione insussistente.

  • art. 2112 c.c.

    È la norma applicata dalla Corte territoriale per affermare il subentro del nuovo consorzio nei rapporti di lavoro del consorzio soppresso; la Cassazione ha ritenuto che la verifica dei presupposti fattuali per la sua applicazione sia valutazione di merito, se congruamente motivata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce le motivazioni mediante richiamo.

  • art. 13 della legge regionale n. 11/2003

    Citate come base del decreto regionale di riorganizzazione dei consorzi, rilevante per interpretare il fenomeno successorio tra enti.

  • delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006

    Richiamata come atto presupposto del decreto regionale, utile per ricostruire la disciplina di riorganizzazione dei consorzi.

  • D.P.G.R. Calabria n. 27 del 12 febbraio 2010

    Atto amministrativo istitutivo del nuovo consorzio e di soppressione di quello precedente; la Corte afferma che non è stato annullato né disapplicato, ma solo interpretato ai fini civilistici.

  • artt. 61, 66, 69 d.lgs. n. 276/2003

    Sono le norme invocate per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ritiene inammissibile la censura perché la Corte d’appello ha compiuto una valutazione di fatto congruamente motivata sulla non genuinità dei progetti.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per ribadire che la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato dipende dall’accertamento degli indici tipici della subordinazione.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. sul contributo unificato

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, senza ulteriori statuizioni

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: non basta evocare un atto amministrativo per spostare la controversia nella giurisdizione amministrativa se il giudice è chiamato a decidere su diritti soggettivi di lavoro privato applicando norme civilistiche.
  • L’interpretazione di un provvedimento amministrativo, quando sia effettuata incidentalmente per stabilire gli effetti civilistici su un rapporto di lavoro, non coincide con annullamento, modifica o disapplicazione dell’atto e non integra, di per sé, difetto di giurisdizione.
  • La verifica del trasferimento di rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. richiede un accertamento di fatto sulla concreta successione tra enti e sui rapporti trasferiti; se sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, tale valutazione non è sindacabile in cassazione.
  • La persistenza di una gestione liquidatoria o di residua capacità patrimoniale del cedente non esclude, di per sé, il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro quando il giudice di merito abbia accertato che il rapporto sia ricompreso nel fenomeno successorio disciplinato dall’art. 2112 c.c.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, anche nei contratti a progetto, dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dagli indici sintomatici della subordinazione; la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nei contratti a progetto, la validità del progetto richiede una specifica delimitazione funzionale e temporale e la chiara individuazione del risultato atteso; un incarico generico, coincidente con attività ordinarie e ripetitive, può essere letto come mera messa a disposizione di energie lavorative.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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